| |
1 - Presentazione
La "Guida alla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro"
rappresenta una tappa di un lungo cammino che ha subìto, nel 1995,
una svolta decisiva grazie al Protocollo tra Confederazione Cooperative
Italiane e Ministero della Pubblica Istruzione per la diffusione dell'educazione
cooperativa nelle scuole italiane. Una tappa fondamentale, dato che la
creazione di una cooperativa e l'inserimento in essa deve costituire il
frutto più maturo, l'obiettivo naturale di tutta l'educazione cooperativa.
Federcultura Turismo Sport - cui la Confcooperative ha affidato l'attuzione
del Protocollo - si è fortemente impegnata in questi anni, con
la collaborazione della società cooperativa Elàbora s.c.r.l.
e della Federazione Trentina delle Cooperative, in una vasta serie di
attività di coordinamento esostegno alle numerose iniziative prodotte
da tante realtà territoriali, di formazione per docenti e studenti,
di produzione di strumenti didattici anche a carattere multimediale ed
innovativo, ecc.
La Cooperativa per la Transizione (CPT), in quest'ambito, è fondamentale.
Rappresenta, infatti, un'esperienza imprenditoriale da svolgere sin dall'interno
della Scuola o dell'Università, grazie alla quale un giovane può
acquisire una precisa professionalità, strettamente correlata agli
studi seguiti. Permette inoltre di inserirsi nel mondo del lavoro non
attraverso una semplice simulazione, ma attraverso una vera impresa, la
"propria" impresa. Può pertanto avere una notevole valenza
ai fini occupazionali.
L'educazione cooperativa in generale e la CPT in particolare possono contribuire
all'ammodernamento del sistema scolastico italiano, favorendo l'incontro
e la collaborazione tra scuola e realtà socio-economica, compresa
quella rappresentata dal Movimento Cooperativo. Ciò è utile
sia ai fini della più profonda motivazione allo studio dei giovani,
sia per la loro più completa formazione umana e culturale, sia
per una valida preparazione all'inserimento professionale nel mondo del
lavoro.
La Guida è strumento molto semplice che non ha la pretesa di voler
esaminare il complesso dei problemi connessi con la creazione di società
cooperative all'interno di istituti scolastici, né esige - per
gli aspetti affrontati - la dogmaticità delle soluzioni offerte.
Essa scaturisce dalle esperienze di successo direttamente vissute all'interno
di molte scuole italiane. E' rivolta a presidi, docenti, studenti, formatori,
cooperatori, responsabili (o diffusori) dell'educazione cooperativa, intesa
come leva strategica per la promozione di nuova cooperazione.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla fase redazionale
di questo opuscolo, curandone la stesura o la correzione dei testi: la
dottoressa Annarita Lupori, la professoressa Nicoletta Marotti, la dottoressa
Daniela Granuzzo, il dottor Flavio Beozzo, l'avvocato Ermanno Belli, l'avvocato
Antonio Perruzza.
Della loro esperienza "sul campo" o della loro competenza tecnica
si è fatto tesoro e ci si è largamente avvalsi.
Lanfranco Massari
Presidente Federcultura Turismo Sport - Confcooperative
2 - Premessa
Il testo è stato redatto sulla base dell'esperienza delle Cooperative
per la Transizione Scuola/Lavoro (l'elenco delle quali si trova in appendice),
che si ringraziano.
La presente edizione della Guida pratica alla costituzione ed alla gestione
di Cooperative per la Transizione Scuola/Lavoro vuol essere un "primo
passo", al quale ne seguiranno altri, finalizzati a renderla veramente
completa ed esauriente. Verranno inoltre a mano a mano recepite le eventuali
modifiche legislative che, direttamente o indirettamente, potranno interessarla.
La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro è un metodo didattico
a carattere fortemente innovativo, e per poterlo trattare in modo esaustivo
è indispensabile il contributo di tutte le persone che si sono
impegnate nel porlo in essere.
La guida verrà pertanto inserita in Internet, allo scopo di essere
continuamente aggiornata.
Federcultura Turismo Sport ed Elàbora s.c.r.l. saranno quindi grate
a chiunque voglia fornire loro idee e suggerimenti finalizzati a migliorarla
e completarla.
Il risultato finale consisterà in un sussidio didattico in grado
di aiutare concretamente chiunque voglia impegnarsi nella promozione e
nella gestione di questo tipo di attività.

3 - La cooperazione
La cooperazione, intesa come collaborazione tra persone aventi comuni
interessi economici, nasce praticamente con l'uomo, derivante dall'impossibilità
di quest'ultimo di risolvere da solo i problemi che l'esistenza gli pone.
La prima società cooperativa - intesa nel senso moderno del termine
- nasce però nel 1844 a Rochdale, in Inghilterra. Un operaio ebbe
l'idea di aggregare tra loro alcuni soci che versarono del capitale sociale,
grazie al quale furono acquistati generi di consumo. Questi ultimi avevano
prezzi inferiori a quelli degli altri negozi, grazie al fatto che la cooperativa
poteva acquistare considerevoli quantità di merci.
Un'idea molto semplice, dunque, solo che bisognava pensarci! L'operaio
del quale parlavamo aveva infatti semplicemente proposto ad altri (i soci
della cooperativa) di collaborare al fine di raggiungere un interesse
comune (la possibilità di risparmiare sull'acquisto di beni), insomma
aveva proposto loro di cooperare. I soci avevano così raggiunto
un risultato che, da soli, non avrebbero mai potuto ottenere.
La cooperazione si è poi diffusa in tutto il mondo ed in tutti
i settori economici; vanta oggi milioni di soci e fatturati di tutto rispetto.
Tali risultati non sarebbero stati raggiunti se i cooperatori non avessero
svolto, sin dalle origini, un'intensa e capillare attività di educazione
cooperativa. E' necessario infatti che chi già opera nella cooperazione
ne diffonda i principi, i metodi, i modelli organizzativi, ma dell'importanza
dell'educazione cooperativa parleremo meglio più avanti.

4 - La cooperazione in Italia
La cooperazione ha in Italia una considerevole diffusione ed un'importante
valenza sociale, tanto che la sua funzione viene riconosciuta anche dalla
Costituzione, che all'art. 45, recita: ´La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idoneiÖª.
Il fenomeno cooperativo è estremamente vario e complesso. Allo
scopo di sistematizzarne i numerosi campi di attività, il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale censisce le società cooperative
operanti nel nostro Paese all'interno delle seguenti otto sezioni:
- Cooperazione di consumo: cooperative di soci-consumatori, finalizzate
ad acquistare beni a prezzi vantaggiosi.
- Cooperazione di produzione e lavoro: cooperative il cui scopo consiste
nel procurare lavoro ai propri soci.
- Cooperazione agricola: cooperative per coltivazione, trasformazione,
conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici.
- Cooperazione edilizia: cooperative finalizzate alla costruzione di
alloggi per i propri soci.
- Cooperazione di trasporto: cooperative per trasporto di cose o persone,
carico e scarico delle merci, spedizioni.
- Cooperazione della pesca: cooperative finalizzate all'esercizio in
comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
- Cooperazione mista: cooperative la cui attività non è
classificabile all'interno dei settori precedenti (ad esempio cooperative
di credito, quali le banche di credito cooperativo) e cooperative che
svolgono diverse attività.
- Cooperazione sociale: cooperative per la gestione di servizi socio
sanitari ed educativi, nonché finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
Questo elenco è necessariamente incompleto. Serve comunque a far
capire che, tramite la cooperazione, è possibile svolgere qualunque
attività economica.

5 - La Confcooperative
La Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) è l'Associazione
nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo. E' presente su tutto il territorio nazionale, in ogni regione
e quasi in ogni provincia. Potete quindi rivolgervi alla Confcooperative
della Vostra provincia, allo scopo di avere l'assistenza necessaria per
costituire e gestire una Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro.
La Confcooperative è poi articolata in otto Federazioni settoriali:
Federabitazione, Federagroalimentare, Federazione della Banche di Credito
Cooperativo, Federconsumo, Federcoopesca, Federcultura Turismo Sport,
Federlavoro e servizi, Federsolidarietà.
Federcultura Turismo Sport
E' l'organizzazione di settore della Confcooperative che rappresenta e
assiste oltre 1500 cooperative, operanti nel settore culturale, turistico,
scolastico, sportivo, della comunicazione, dell'editoria, dell'informazione
e del tempo libero.
Federcultura Turismo Sport determina le linee di politica generale dei
vari settori; concorre alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione
delle finalità generali della Confcooperative; cura la promozione
ed il potenziamento degli enti organizzativi nei rispettivi settori di
attività assistendoli sul piano tecnico ed economico.
Questa guida rappresenta una delle numerose iniziative poste in essere
per l'attuazione del Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione ed è stata realizzata da Federcultura in collaborazione
con Elàbora s.c.r.l.
Elàbora s.c.r.l.
Elàbora s.c.r.l. è una società cooperativa - promossa
da Confcooperative - che si propone di favorire l'avvio, lo sviluppo e
la crescita delle PMI ed in particolare delle cooperative aderenti alla
Confcooperative stessa, assistendole nell'analisi e nella valorizzazione
delle loro risorse interne e fornendo loro gli strumenti necessari per
individuare, comprendere e sfruttare le opportunità presenti nell'ambiente
esterno.
La società Elàbora s.c.r.l. fornisce consulenza aziendale
nelle seguenti aree: pianificazione e controllo, amministrazione e finanza,
marketing e commerciale, organizzazione e risorse umane, attraverso l'attività
di: progettazione, formazione, ricerca e sviluppo, editoria.

6 - Il Protocollo d'intesa tra
Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione
La Confcooperative, il 3 maggio 1995, ha siglato un Protocollo d'intesa
con il Ministero della Pubblica Istruzione allo scopo di diffondere l'educazione
cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado, del quale viene di seguito
riportato il testo:
|
Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Confcooperative
(Confederazione Cooperative Italiane), al fine di perseguire all'interno
dei progetti educativi di ciascuna scuola i valori della solidarietà,
della responsabilità sociale, dell'imprenditorialità
e di favorire concretamente l'integrazione fra mondo della scuola
e mondo del lavoro, si conviene quanto segue:
Art. 1
Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Confcooperative
saranno attivate modalità di consultazione permanente al
fine di coinvolgere il mondo della scuola e il mondo della cooperazione
in progetti di educazione cooperativa con al centro i temi della
responsabilità solidale, dell'imprenditorialità diffusa
e della gestione della cosa pubblica.
Art. 2
La Confcooperative, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione,
individuerà e attiverà percorsi didattici per le scuole
di ogni ordine e grado che, articolati secondo il metodo cooperativo,
permettano una gestione dei programmi rendendo docenti e alunni
maggiormente attivi e protagonisti del processo di insegnamento
e di apprendimento.
Art. 3
A tal fine verranno attivate iniziative tese a raggiungere alcuni
obiettivi primari quali:
* lo sviluppo della cultura cooperativa attraverso l'illustrazione
della storia, dell'organizzazione e della legislazione del movimento
cooperativo;
* l'applicazione pratica dei principi cooperativi nell'attività
didattica e nella vita scolastica, attraverso esperienze gestite
con le modalità del lavoro di gruppo e della collaborazione
reciproca;
* la costituzione fra gli alunni di Associazioni Cooperative Scolastiche
attraverso le quali sperimentare il metodo cooperativo;
* l'integrazione del mondo della scuola con il mondo delle imprese
cooperative.
Art. 4
In ordine alla realizzazione di tali iniziative la Confcooperative,
anche attraverso le sue strutture territoriali e propri istituti
e agenzie formative, potrà realizzare, d'intesa con le Unità
scolastiche o i Provveditorati, interventi diretti sia nei confronti
degli insegnanti che degli studenti. A tale scopo verrà predisposto
un piano triennale di iniziative che dovrà essere approvato
dalle parti.
Con riferimento agli insegnanti possono essere indicati:
* incontri di orientamento per individuare lo spazio operativo dedicato
alla cooperazione entro l'ambito delle varie discipline e dei relativi
programmi scolastici;
* servizi di consulenza agli operatori della scuola impegnati nell'educazione
cooperativa;
* centri di documentazione e di studio a supporto delle varie attività
di educazione cooperativa;
* incontri con esponenti delle società cooperative e loro
associazioni
* incontri di richiamo per una opportuna verifica delle iniziative
attuate.Con riferimento agli alunni, possono invece essere indicati:
* lezioni in classe sulla storia e sull'imprenditorialità
cooperativa;
* attività di orientamento circa le prospettive occupazionali
dei giovani con riferimento alle imprese cooperative;
* organizzazione e gestione di lavori di gruppo, concorsi, mostre
ecc.;
* ricerche individuali e di gruppo, elaborazione di progetti imprenditoriali
cooperativi;
* predisposizione di materiali e strumenti didattici a supporto
della formazione culturale e imprenditoriale;
* consulenza alla costituzione e alla gestione delle Associazioni
Cooperative Scolastiche;
* visite di studio e stage presso imprese cooperative e le loro
organizzazioni.Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà
riconoscere alle attività realizzate nell'ambito del presente
Protocollo di intesa, autorizzazioni e facilitazioni per i sopracitati
destinatari.
Art. 5
Corsi e seminari sulla cooperazione potranno essere inseriti nell'ambito
delle attività di aggiornamento del personale insegnante.
Art. 6
Per lo sviluppo di tecnologie ai fini educativi la collaborazione
dovrà favorire la ricerca, la produzione e l'impiego di strumentazioni
e metodologie nuove.
Art. 7
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti
dalla presente intesa si costituisce un Comitato composto da rappresentanti
dell'Amministrazione scolastica, della Confcooperative e di Organismi
ad essa collegati, tra i quali la Federazione Trentina delle Cooperative,
che ha maturato un'esperienza più che decennale nelle attività
oggetto della presente intesa.
Nell'ambito della Confcooperative, per curare l'attuazione e il
coordinamento delle iniziative previste nella presente intesa, viene
designata la Federazione Cultura Turismo Sport.
Il predetto Comitato assicurerà altresì il necessario
raccordo tra le iniziative conseguenti all'attuazione del presente
Protocollo di intesa e quelle eventualmente già in atto sulle
medesime materie oggetto del Protocollo stesso.
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle
parti in data 3 maggio 1995.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giancarlo Lombardi
Il Presidente della Confederazione Cooperative Italiane
Luigi Marino
L'attuazione del Protocollo, nell'ambito di Confcooperative, viene
dunque curata - come dice il Protocollo stesso - da una delle Federazioni:
Federcultura Turismo Sport.
|

7 - La Cooperativa per la Transizione
Scuola/Lavoro (CPT)
E' un'impresa cooperativa, avente come soci gli alunni diplomandi o neodiplomati
di una scuola superiore ed uno o più dei loro insegnanti. In essa
la scuola ha un ruolo molto importante. Mette infatti a disposizione la
sede, l'assistenza e la consulenza dei docenti, macchinari ed attrezzature
(telefono, fax, computer, strumenti specifici dei vari settori di produzione
di beni o servizi, ecc.), consentendo così alla cooperativa un
considerevole risparmio sul fronte dell'acquisto dei beni, ma soprattutto
offrendo la propria conoscenza del territorio e la propria credibilità
di fronte alle imprese allo scopo di procurare le prime commesse di lavoro.
La CPT può essere considerata la "naturale evoluzione"
dell'Associazione Cooperativa Scolastica (ACS). Quest'ultima éÖ
una cooperativa virtuale! Si tratta infatti di un metodo didattico consistente
nel costituire, all'interno di una o più classi, una cooperativa
simulata, con il proprio statuto, i propri organi, soprattutto con un
proprio obiettivo da raggiungere.
Si consiglia pertanto la lettura della "Guida pratica alla costituzione
ed alla gestione di Associazioni Cooperative Scolastiche".

8 - La Cooperativa per la
Transizione Scuola/Lavoro: vantaggi per tutti
La costituzione e la gestione di una Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
reca vantaggi per gli alunni, per gli insegnanti, per la scuola, per il
contesto socio-economico nel quale l'istituto scolastico opera, per la
società in generale. Vediamo perché.
- I vantaggi per gli alunni
I vantaggi per gli alunni sono evidenti. Essi infatti, grazie alla Cooperativa
per la Transizione, avranno l'opportunità di godere di un reddito;
di attuare concretamente quanto hanno appreso durante gli studi; di
entrare nel mondo del lavoro in un ambiente protetto, grazie all'assistenza
degli insegnanti ed al sostegno della scuola.Avranno soprattutto la
possibilità di sviluppare il loro spirito imprenditoriale, ma
in ogni caso, anche se opteranno per il lavoro dipendente, avranno vissuto
un'esperienza che "fa curriculum", che verrà cioé
presa positivamente in considerazione da eventuali, successivi datori
di lavoro.
- I vantaggi per gli insegnanti
Gli insegnanti saranno agevolati nel loro lavoro dal fatto di avere
degli alunni maggiormente motivati, grazie alla possibilità di
offrire uno sbocco lavorativo, immediato e concreto, ai loro studi.Saranno
inoltre facilitati e professionalizzati dalla possibilità di
far conoscere "dal vivo" agli alunni (e non soltanto a quelli
direttamente coinvolti nella CPT, ma anche a quelli di altre classi)
il funzionamento di un'impresa, nei suoi vari aspetti (economico, finanziario,
di gestione delle risorse umane, ecc.). Gli insegnanti stessi saranno
stimolati ad un continuo aggiornamento delle proprie competenze, soprattutto
a motivo della necessità - da parte della CPT - di "rimanere
sul mercato", cogliendone le mutevoli esigenze e seguendone il
continuo sviluppo. Potranno inoltre essere remunerati per il loro lavoro.
- I vantaggi per la scuola
La scuola avrà il vantaggio di qualificare la propria attività,
dimostrando che i progetti educativi posti in essere nel suo ambito
possono avere un diretto sbocco lavorativo.L'attività della CPT
consentirà inoltre all'istituto scolastico di intensificare e
qualificare i contatti con altre realtà socio-economiche del
territorio. Grazie a questo si potranno formare i giovani tenendo conto
delle esigenze del tessuto produttivo locale e potrà essere applicata
in modo proficuo l'autonomia scolastica.La pubblicità derivante
all'istituto scolastico dall'attività della CPT, infine, supera
largamente i costi che questo dovrà sopportare, soprattutto nella
fase iniziale della vita della CPT, la quale - una volta avviata - potrà
a sua volta acquisire beni ed attrezzature utili anche per l'attività
didattica della scuola.
- I vantaggi per il contesto socio-economico
Le imprese operanti nel territorio potranno disporre di personale formato
in un Istituto sempre più in grado di comprendere e considerare
le loro esigenze, nonché di persone "allenate" a lavorare
con gli altri, in spirito di fattiva e proficua collaborazione, perseguendo
insieme precisi obiettivi, in una logica imprenditoriale.La stessa attività
economica della CPT si inserisce poi positivamente sul mercato offrendo
alle imprese supporto e servizi, con la capacità di rispondere
in modo flessibile alle loro esigenze.
>
- I vantaggi per la società in generale
La diffusione delle CPT permetterà innanzitutto di combattere
il fenomeno degli abbandoni scolastici. Molti giovani infatti decidono
di non proseguire gli studi poiché non vedono una diretta connessione
tra questi ultimi e "la vita reale". Il sapere invece che
le materie studiate consentono uno sbocco lavorativo motiverà
gli studenti a proseguire nel loro impegno scolastico. Grazie alle Cooperative
per la Transizione inoltre i giovani non si orienteranno esclusivamente
al lavoro dipendente, ma impareranno a conoscere e ad apprezzare la
possibilità di dar vita ad una propria impresa. Ciò è
di considerevole importanza a livello sociale dato che - come è
ben noto - il lavoro dipendente in futuro sarà sempre più
difficile da trovare. Tutto questo avrà positivi riflessi non
solo per quanto riguarda il mondo scolastico e l'occupazione, ma anche
per la formazione dei cittadini in generale. Il metodo cooperativo infatti
forma e motiva le persone al protagonismo economico e sociale, e di
questo ci sarà in futuro sempre più necessità.
Basti pensare, ad esempio, alla dismissione da parte dello Stato e di
altri enti pubblici di una serie di servizi, dei quali i cittadini dovranno
pertanto farsi carico direttamente.

9 - La cooperativa: il tipo di impresa
ideale
Si potrebbe a prima vista pensare che i suddetti vantaggi possano essere
ottenuti grazie alla costituzione ed alla gestione, in ambito scolastico,
di un qualunque tipo di impresa, ma non è così. La formula
cooperativa infatti è l'ideale per questo tipo di attività,
e vediamo perché.
- Lo scopo mutualistico, tipico della cooperazione, è basilare.
Un'impresa che nasce in ambito scolastico infatti non ha certamente
come scopo primario il lucro, ma deve svolgere un'attività i
vantaggi della quale si riflettano direttamente sui soci (con i quali
la scuola ha innanzitutto un rapporto di tipo formativo) essendo mirata
alla loro crescita intellettuale, morale, sociale, imprenditoriale.
- Da ciò consegue il principio della rilevanza della compagine
sociale, che pertanto è incentivata a lavorare proficuamente,
sentendosi la vera protagonista dell'attività. In una CPT inoltre
i soci non hanno una remunerazione certa; i loro emolumenti dipendono
infatti dagli effettivi guadagni della società, e questo li sprona
ulteriormente ad impegnarsi. Tale aspetto, parallelamente, rappresenta
un vantaggio per la cooperativa, che può svolgere la propria
attività senza un eccessivo aggravio dei costi di lavoro.
- La limitazione del capitale contribuisce a dare la conferma del fatto
che iÖ soldi sono in questo tipo di attività soltanto uno
strumento, e non il fine ultimo. Del resto i soci, essendo giovani ed
alla loro prima esperienza lavorativa, non avrebbero consistenti somme
da impegnare. Essi rischiano pertanto solo il loro lavoro, cioé
di non poter contare su una remunerazione certa, mentre il capitale
è limitato al minimo indispensabile. Sono del resto tutelati
dal fatto che la cooperativa è tenuta a versare per loro i contributi
all'Ente previdenziale.<
>
- Il principio della "porta aperta" consente l'entrata e l'uscita
dei soci senza che ciò influisca sull'attività produttiva
e senza la necessità di modifiche statutarie. E' di particolare
importanza in questo tipo di attività dato che un'impresa che
nasce in ambito scolastico è caratterizzata dalla continua entrata
di nuovi soci (gli alunni che a mano a mano si diplomano, oppure che
a mano a mano vengono a conoscenza dell'attività della cooperativa
e chiedono di farne parte), nonché dall'uscita di vecchi soci
(i giovani che trovano un diverso tipo di occupazione).
- Da ciò consegue l'importanza della variabilità del capitale
sociale, che aumenta o si riduce in relazione all'ingresso o all'uscita
dei soci, senza che ciò comporti la necessità di modificare
lo statuto. Non è infatti pensabile una modifica statutaria all'entrata
o all'uscita di ciascun socio.
- Vi è poi un altro importante principio: la democraticità
della partecipazione nell'Assemblea, nella quale ogni socio persona
fisica ha un solo voto, indipendentemente dall'eventuale possesso di
ammontari diversi di quote od azioni di capitale sociale. Ciò
consente di evitare che i soci si dividano in "quelli che comandano"
e "quelli che eseguono", consentendo così a tutti di
imparare a gestire la propria impresa.
- In una società cooperativa, inoltre, gli utili non vengono
distribuiti ai soci in proporzione al capitale versato, ma altrimenti
destinati. Ciò è di grande importanza in un'impresa che
nasce in ambito scolastico, dato che per i suoi soci l'obiettivo principale
non deve essere il guadagno, bensì l'acquisizione di una precisa
professionalità, direttamente correlata agli studi seguiti.
- Le società cooperative aderenti ad una un'Associazione nazionale
di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, quale la Confcooperative,
possono accedere ad un fondo, che ognuna di queste associazioni gestisce,
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi delle Associazioni
cooperative (quello della Confcooperative si chiama Fondosviluppo),
possono intervenire attraverso la partecipazione al capitale di rischio
e l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Attenzione prioritaria
viene data all'incremento reale dell'occupazione, all'innovazione tecnologica
delle imprese e principalmente alle iniziative che prendono vita al
Sud e nelle aree disagiate.
- La società cooperativa ha la possibilità di avere, oltreché
i soci ordinari, i soci sovventori. Quindi i Fondi delle Associazioni
cooperative, la scuola, uno o più enti pubblici o ancheÖ
altri potranno aiutare la CPT per quanto riguarda le esigenze di finanziamento.

10 - La promozione della CPT
E' auspicabile che la Cooperativa per la Transizione sia "il punto
finale" di un percorso formativo sulla cooperazione. La CPT è
infatti una vera impresa ed il gestirla comporta la necessità di
una serie di competenze e di attitudini che è bene i giovani apprendano
gradualmente ed in modo approfondito. Dovrebbe quindi nascere nel penultimo
o nell'ultimo anno delle scuole medie superiori, e negli anni precedenti
è auspicabile che i ragazzi si "allenino" tramite un
concorso sulla cooperazione ed un'Associazione Cooperativa Scolastica.
Ciò non toglie, tuttavia, che diverse CPT siano nate a prescindere
dalle fasi precedentemente descritte ed abbiano comunque avuto successo.
C'é bisogno di tutti
Affinché una CPT possa nascere c'è bisogno di tutti. La
cooperativa ha logicamente, innanzitutto, la necessità di avere
una compagine sociale. E' indispensabile pertanto che le finalità,
la struttura, l'attività della CPT siano ben conosciute da tutti
i potenziali soci, attuali e futuri. Tale obiettivo si raggiunge con attività
di sensibilizzazione e di formazione rivolta in particolare agli alunni
ed ai docenti di una determinata scuola. Di questo parleremo meglio più
avanti, ma la cooperativa non ha bisogno solo di soci. Infatti:
- il movimento cooperativo può porre a disposizione le risorse
economiche dei propri fondi, che intervengono tra l'altro a favore di
nuove imprese cooperative. Può inoltre svolgere, tramite le proprie
strutture nazionali e territoriali, attività di formazione, assistenza
e consulenza;
- il Ministero della Pubblica Istruzione può favorire la realizzazione
delle CPT. Queste ultime rientrano infatti nelle finalità del Protocollo
d'intesa stipulato tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione
allo scopo di diffondere l'educazione cooperativa nelle scuole (vedi il
relativo testo riportato nel paragrafo "Il Protocollo d'intesa tra
Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione");
- il Provveditorato agli studi può porre in essere un'attività
di promozione e di coordinamento di queste attività, indispensabile
perché la vita delle CPT non può dipendere esclusivamente
dalla singola scuola, nella quale vi è un continuo ricambio della
dirigenza, dei docenti, del personale tecnico ed amministrativo. Il Provveditorato
può inoltre porre a disposizione delle CPT delle risorse, tra le
quali in particolare uno o più docenti impegnati - per un determinato
periodo di tempo - esclusivamente nella promozione e nella gestione del
progetto;
- la scuola che ospita la CPT mette innanzitutto a disposizione - come
già detto - la propria conoscenza del territorio, grazie alla quale
la cooperativa potrà ottenere le prime commesse di lavoro, la sede
ed alcune attrezzature. Sono di grande importanza inoltre la competenza
e la professionalità dei docenti, del personale tecnico e amministrativo.
L'attività e gli scopi della Cooperativa per la Transizione dunque
devono essere conosciuti e condivisi dalla scuola, nelle sue varie articolazioni;
- gli enti locali possono fornire supporti consulenziali, economici, logistici
(ad esempio consentendo l'utilizzo di attrezzature e/o partecipando alle
spese di gestione);
- le realtà socio-economiche del territorioÖ ma non solo del
territorio, possono fornire idee, commesse di lavoro, assistenza;
- i mass-media pubblicizzano la CPT. Ciò le consente di essere
conosciuta per quanto concerne le sue finalità ed il suo lavoro
e pertanto di poter operare sul mercato. E' quindi molto importante coinvolgere
radio, televisioni, stampa, ecc.

11 - Il promotore della CPT
La CPT può essere promossa da un esponente del movimento cooperativo,
da un docente, dal genitore di un alunno, ecc. Chiunque esso sia, dovrà
essere consapevole del fatto di non doversi sostituire agli alunni per
quanto concerne le loro decisioni ed il loro lavoro, ma di dover: far
conoscere la CPT a tutte le persone potenzialmente interessate sia a far
parte della compagine sociale che a collaborare con la cooperativa; favorire
la coesione e la motivazione del gruppo; svolgere attività di assistenza
e consulenza in favore dei soci; aiutarli a risolvere e - quando possibile
- prevenire i problemi; organizzare l'attività formativa; curare
l'acquisizione delle prime commesse e l'attuazione dei primi lavori; tutelare
la cooperativa.
E' auspicabile inoltre che la CPT sia affiancata da un cooperativa già
consolidata ed operante nello stesso settore. Si può pensare inoltre
ad un consorzio tra CPT e cooperative "affiancatrici", finalizzato
allo scambio di idee, di lavoro, di persone, ecc.

12 - Le possibili attività
di una CPT
La Cooperativa per la Transizione potrà orientare il proprio lavoro
verso tre tipi di iniziative:
- la gestione delle attività poste in essere nell'ambito della
scuola e non direttamente connesse con l'insegnamento (mensa, biblioteca,
gestione del tempo libero, ecc.). In questo caso la cooperativa dovrà
stipulare precise convenzioni con l'istituto scolastico, al fine di disciplinare
modalità attuative, utilizzo di sedi e macchinari, ecc.
- attività di servizio ad imprese del territorio
- attività proprie.Questi ultimi due punti meritano un approfondimento.
Le CPT in genere non hanno, almeno inizialmente, il capitale e l'esperienza
necessari per porre in essere un'attività propria ed autonomamente
gestita. E' quindi opportuno che inizino con dei lavori loro commissionati
dalle imprese del territorio.
E' necessario dunque svolgere un'indagine di mercato (tramite questionari
e/o interviste) finalizzata a conoscere di quali servizi le aziende abbiano
bisogno e quali linee di lavorazione possono delegare alla CPT. In base
ai risultati dell'indagine la cooperativa potrà iniziare alcuni
lavori, senza mettersi in concorrenza con le altre imprese, ma anzi operando
in loro favore. Le aziende hanno infatti spesso necessità di servizi
quali segreteria, contabilità, ecc. Tendono inoltre a decentrare
e terziarizzare alcune fasi produttive, allo scopo di ridurre le spese
generali, acquisendo parallelamente flessibilità e specializzazione.
In un secondo momento la CPT potrà porre in essere delle attività
proprie, forte dell'esperienza e della conoscenza del territorio acquisite
nonché di una situazione patrimoniale consolidata. Un interessante
sviluppo dell'attività della Cooperativa per la Transizione può
essere rappresentato dalla gestione di progetti post diploma, in particolare
di stages ed attività formative da svolgersi presso la società.
Le imprese del territorio possono essere notevolmente interessate a questo
tipo di iniziative. Hanno infatti l'opportunità - in collaborazione
con la CPT - di definire le figure professionali delle quali necessitano
senza avere così, una volta assunto il personale, l'onere di formarlo
allo specifico lavoro che dovrà svolgere, con un evidente risparmio
di costi e di tempo.
Ciò consentirà alla cooperativa di rinforzare i suoi legami
con le imprese, ottenendo di conseguenza opportunità di lavoro,
attrezzature, docenze e consulenze, finanziamenti.
La cooperativa dovrà inoltre tendere continuamente a sviluppare ed
ampliare la propria attività. Ad esempio una CPT che ha iniziato
il suo lavoro grazie alla gestione della mensa scolastica potrà poi
cimentarsi nel campo del catering, della gestione di mense aziendali, di
rinfreschi, ecc.

13 - La formazione
Tutte le persone interessate all'attività della CPT (in particolare
i potenziali soci, ma anche gli insegnanti, gli addetti tecnici ed amministrativi
della scuola che potranno in vario modo collaborare con la cooperativa,
ed altri) dovranno essere messi in grado di seguire un'attività
formativa che li renda consapevoli delle finalità e delle modalità
di lavoro della CPT.
Si propone quindi di seguito, a titolo puramente indicativo, un esempio
di corso sulla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro. Naturalmente
il "modello di corso" proposto dovrà essere adattato
alle esigenze dei partecipanti e della scuola.
Corso sulla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
1° Modulo: Introduzione alla cooperazione
- Storia, principi ed organizzazione della cooperazione
- La legislazione di riferimento
- Il modello economico ed organizzativo dell'impresa cooperativa
- Gli organi sociali di una società cooperativa
- Lo statuto di una società cooperativa
- La costituzione e la gestione di una società cooperativa2°
;
2° Modulo: L'educazione cooperativa nelle scuole
- Finalità e modalità attuative dell'educazione cooperativa
nelle scuole
- Il Protocollo d'intesa tra Confcooperative e Ministero della Pubblica
Istruzione per l'educazione cooperativa nelle scuole.
- Attività già realizzate e prospettive
- Il sito Internet sull'educazione cooperativa nella scuola e le modalità
didattiche per la sua fruizione
3° Modulo: Gli scenari evolutivi della cooperazione a livello internazionale,
nazionale e regionale (in particolare nella Regione nella quale opererà
la CPT)
- L'evoluzione dei fabbisogni ai quali la cooperazione potrà in
futuro dare risposte e le relative modalità
- Il ruolo della cooperazione a seguito della privatizzazione di servizi
attualmente gestiti da enti pubblici
- I possibili settori di sviluppo della cooperazione4° Modulo: Introduzione
all'autoimprenditorialità
- La figura dell'imprenditore dal punto di vista tecnico (caratteristiche,
funzioni, ecc.) e giuridico
- Le principali norme che regolano la costituzione e la gestione di un'impresa
in generale, di una società cooperativa in particolare
- Le norme che a livello comunitario, nazionale e regionale favoriscono
e finanziano la nascita di nuova imprenditorialità
- Il business plan
- Il bilancio
- Il marketing 5° Modulo: La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
- Finalità e modalità organizzative della CPT
- La figura del "socio di una CPT". I relativi diritti e doveri
- La redazione del progetto, del piano di gestione e l'acquisizione delle
prime commesse
- La gestione e la verifica dell'attività
- Possibili fonti di finanziamento per la CPT
- Esempi di Cooperative di Transizione già esistenti

14 - Le fasi preliminari alla costituzione
della CPT
Successivamente al corso è opportuno svolgere un tipo di lavoro
con un taglio maggiormente operativo. E' consigliabile cioé svolgere
delle riunioni con tutti i potenziali soci della CPT i quali, con la guida
dei docenti interessati e di esperti, dovranno concretamente decidere
tutti gli aspetti concernenti la costituzione e la gestione della loro
cooperativa.
I principali temi da prendere in esame nelle varie riunioni saranno i
seguenti: ...(nome della cooperativa)
- le possibili commesse di lavoro
- le forme di finanziamento
- i ricavi ed i costi
- gli organi sociali della cooperativa
- l'organizzazione del lavoro e del complesso degli strumenti dell'impresa
(sede, impianti, macchinari, ecc.)
- il marketing dell'impresa.Al termine delle riunioni, i potenziali soci
dovranno redigere l'atto costitutivo e lo statuto della CPT.
Riguardo sia al corso che alle successive riunioni occorre fare alcune
precisazioni.
- Innanzitutto l'attività formativa ed il lavoro preliminare alla
costituzione della CPT non solo non devono comportare uno scadimento della
preparazione degli alunni riguardante i programmi scolastici, ma devono
anzi rappresentarne un arricchimento e concorrere a rendere le materie
studiate maggiormente vicine alla realtà di un'impresa.
- Occorrerà inoltre "calibrare" i due suddetti momenti
sulla base degli studi che i ragazzi stanno seguendo (per fare un esempio,
la trattazione riguardante il bilancio dovrà essere molto approfondita
negli istituti commerciali, mentre negli altri tipi di scuole avrà
solamente l'obiettivo di consentire ai soci della cooperativa di comprendere
il relativo bilancio).
- E' opportuno coinvolgere quanto più possibile sia nell'attività
formativa che nelle successive riunioni esperti del settore nel quale
la CPT andrà ad operare, imprenditori del territorio, funzionari
di enti pubblici e privati, ecc. Tutte queste persone infatti, tramite
l'attività di docenza e/o di consulenza, inizieranno a conoscere
la cooperativa e potranno in seguito fornire finanziamenti ed opportunità
di lavoro.
- L'attività formativa non dovrà esaurirsi nella fase iniziale
della vita della CPT, ma seguirne tutte la fasi. A seconda delle esigenze
che a mano a mano andranno a manifestarsi, sarà necessario infatti
organizzare ulteriori sessioni formative su temi specifici.
- Occorrerà inoltre fornire delle competenze "tecniche",
affinché le persone impegnate nella cooperativa siano in grado
di svolgere nel modo migliore possibile il loro specifico lavoro. A tale
proposito occorrerà organizzare lezioni teoriche, ma soprattutto
esercitazioni pratiche e simulazioni.

15 - La costituzione della CPT
La Cooperativa va successivamente costituita per atto pubblico redatto
dal notaio. Ulteriori adempimenti riguardano l'iscrizione presso il Registro
delle imprese della Camera di Commercio, al Registro Prefettizio, ecc.

16 - Le fonti finanziarie
La CPT si finanzierà innanzitutto con le quote sociali. Potranno
poi esservi conferimenti effettuati da soci sovventori e dai fondi delle
Associazioni cooperative.
La cooperativa potrà inoltre fruire di finanziamenti da parte di
Enti pubblici. A tale proposito va sottolineato il fatto che quasi tutte
le Regioni italiane si sono dotate di una legge specifica per favorire
lo sviluppo della cooperazione e prevedono strumenti per l'incentivazione
finanziaria di nuova imprenditorialità cooperativa.
Esistono poi norme regionali che prevedono aiuti economici per i vari
settori di attività (agricoltura, cultura, turismo, sport, ecc.).
La CPT potrà inoltre essere finanziata dalle varie leggi finalizzate
a favorire l'imprenditoria giovanile.
Ulteriori fonti di finanziamento potranno derivare dall'emissione di azioni
di partecipazione cooperativa, da contributi da parte della scuola, dei
genitori degli alunni, ecc

17 - Le agevolazioni per le società
cooperative
Le società cooperative, in considerazione del loro ruolo sociale,
godono di varie agevolazioni. Se ne riportano alcuni esempi.
Il D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che le agevolazioni fiscali sono riservate
alle cooperative ed ai loro consorzi che rispettano i principi della mutualità
ed iscritti nei Registri prefettizi ovvero nello Schedario generale della
cooperazione. I requisiti di mutualità si ritengono sussistenti
quando negli statuti sono espressamente ed inderogabilmente previste le
seguenti condizioni: divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore
alla remunerazione dei prestiti sociali (interessi sui buoni fruttiferi
postali aumentati di 2,5 punti); divieto di distribuzione delle riserve
tra i soci sia durante la vita sociale sia in caso di scioglimento; devoluzione
in caso di scioglimento della società del patrimonio sociale ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
destinazione del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le agevolazioni consistono, per ogni cooperativa che rispetti le suddette
condizioni, nell'esenzione IRPEG totale o parziale per alcuni settori
(agricoltura, produzione e lavoro).
Altra importante disposizione è quella contenuta nella Legge n.
904/1977, secondo la quale: ´Non concorrono a formare il reddito
imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme
destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità
di ridistribuzione tra i soci sotto qualunque forma sia durante la vita
dell'ente che all'atto del suo scioglimentoª.

18 - La gestione della Cooperativa
per la Transizione Scuola/Lavoro
La gestione di una CPT non si discosta sostanzialmente da quella delle
altre cooperative. Si rinvia pertanto alle principali leggi (vedi "Appendice
normativa") che regolano le società cooperative in generale.
E' indispensabile tuttavia trattare alcune peculiarità della CPT.
Riveste grande importanza innanzitutto il ruolo del promotore della Cooperativa
per la Transizione, che tuttavia - in considerazione dell'inesperienza
e della giovane età dei soci - dovrà proseguire la sua azione
anche dopo la costituzione della CPT. Dovrà infatti mantenere costanti
la coesione e la motivazione del gruppo nonché fare da tramite
tra i committenti e la compagine sociale. Avrà inoltre il compito
di curare i rapporti tra la cooperativa e la scuola che la ospita.
Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, è consigliabile,
in una prima fase, tendere ad accettare tutte le offerte di lavoro, allo
scopo di promuovere e far conoscere la nuova società. Nei primi
tempi dunque è consigliabile evadere le commesse in ordine sequenziale,
concentrando tutto il personale sul medesimo ciclo di produzione. Ciò
servirà per verificare le capacità di ciascun lavoratore,
attribuendo ai più esperti il compito di indirizzare e correggere
i colleghi, aiutandoli in tal modo a qualificare la loro attività.
Quando le commesse aumenteranno sarà opportuno dividere e diversificare
le mansioni, in modo da poter realizzare contemporaneamente più
prodotti. La gestione di nuovi tipi di attività potrà poi
comportare la necessità di competenze tecniche e capacità
di lavoro non in possesso della compagine sociale. Sarà quindi
necessario ricercare la collaborazione di altre imprese operanti nello
stesso settore, ma non nella stessa area geografica, allo scopo di ridurre
la concorrenza.
Ciò sarà vantaggioso anche per le imprese partner, che potranno
in tal modo fronteggiare le fluttuazioni del mercato. In caso di commesse
esuberanti rispetto alla propria capacità produttiva infatti la
CPT potrà dirottarle sulle altre imprese, e viceversa. Tale collaborazione
potrà evolvere nell'acquisizione, da parte della CPT, di rami di
attività che le imprese partner vorranno decentrare.
Un discorso a parte merita poi la variabilità della compagine sociale.
Alcune CPT stabiliscono negli statuti precise regole, finalizzate ad assicurarla.
Se ne riporta qui un esempio: "I soci ordinari decadono al compimento
di due anni scolastici successivi a quello in cui abbiano conseguito il
diploma, o qualora abbiano iniziato a svolgere una stabile attività
lavorativa.Le cause di decadenza devono essere tempestivamente comunicate
dai soci al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà comunque
di propria iniziativa procedere ad appositi accertamenti. Avendo accertato
una causa di decadenza il Consiglio di amministrazione dovrà disporre
la cancellazione dei soci decaduti dal libro dei soci ed il rimborso delle
quote da essi versate".Altre CPT preferiscono invece non stabilire
statutariamente clausole di decadenza dalla compagine sociale, per non
privarsi dei soci che abbiano acquisito una valida esperienza. Entrambe
le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi. E' quindi opportuno far
operare la scelta tra le due possibilità alla compagine sociale.

19 - Statuto-tipo di Cooperativa
per la Transizione Scuola/Lavoro
Art.1
E' costituita, con sede in ...., una società cooperativa
a responsabilità limitata per la transizione scuola/lavoro
con la denominazione .......... s.c.r.l".
Art.2
La durata della società è fissata fino al .........,
ma potrà essere prorogata a norma di legge.
La cooperativa è promossa da ..... ed aderisce alla Confederazione
Cooperative Italiane.
Art. 3
La società, nel rispetto dei principi e del metodo della
mutualità senza finalità speculative - alla diffusione
dei quali si impegna - si propone i seguenti scopi:
a) favorire ed assistere i soci nelle fasi di passaggio dagli
studi alla realtà lavorativa, fornendo loro opportunità
sia di professionalizzazione che di lavoro;
b) motivare e formare i soci ed i dipendenti all'autoimprenditorialità;
c) attuare concretamente l'autonomia scolastica e contribuire
all'ammodernamento del sistema scolastico italiano grazie alla
promozione dell'integrazione e della collaborazione tra scuola
e realtà socio-economica del territorio;
d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
La società opererà nell'ambito dei settori formativi
della scuola .......... e precisamente nei settori ....
La cooperativa ha quindi come oggetto lo svolgimento delle seguenti
attività: ......................................................
a) prestare servizi in favore di operatori di qualsiasi campo
di operatività e natura giuridica
b) acquisire incarichi di lavoro
c) produrre di propria iniziativa beni e servizi, curandone direttamente
o indirettamente l'utilizzazione economica.
Le modalità di svolgimento delle attività sociali
e l'organizzazione della gestione saranno disciplinate da un regolamento
interno redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato
dall'Assemblea dei soci.
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo
stabilito dalla legge.
Possono essere soci ordinari:
a) i diplomandi maggiorenni, i diplomati e gli insegnanti della
scuola .......................................................................
b) le persone che hanno maturato capacità professionale
nei campi di attività della cooperativa e che possono collaborare
al raggiungimento degli scopi sociali.
Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai
quali spetta una remunerazione superiore del due per cento rispetto
a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli
utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni
o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel
rimborso del capitale per l'intero valore nominale. (Si può
altresì prevedere che la riduzione del capitale sociale
in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale
delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita
che eccede il valore nominale delle azioni o delle quote).
Art. 5
Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al
Consiglio di amministrazione specificando: a) cognome, nome, luogo
e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) l'attività
svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere (il
capitale può essere ripartito in azioni ai sensi dell'art.
2514 del Codice Civile); d) la dichiarazione di conoscere ed accettare
il presente statuto.
Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di
permanenza nella società prima del quale non è ammesso
il recesso.
Per le persone giuridiche richiedenti la domanda, sottoscritta
dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da copia
dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.
Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di amministrazione.
Art. 6
Gli aspiranti soci che non abbiano raggiunto la maggiore età
e che possiedano tutti gli altri requisiti per divenire soci ordinari
possono presentare preventiva domanda di adesione, con dispensa
dalla sottoscrizione e dall'impegno al versamento di quote di
capitale sociale. La domanda dovrà riportare l'assenso
scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare l'iscrizione
degli aspiranti soci in un'apposito registro.
Gli iscritti nel registro potranno partecipare all'attività
sociale senza assumere obbligazioni in proprio nei confronti della
società né in nome e per conto di essa nei confronti
di terzi e potranno assistere alle Assemblee sociali senza diritto
di voto.
Gli iscritti nel registro diverranno soci ordinari al compimento
della maggiore età, avendo sottoscritto almeno una quota
di capitale sociale, previa verifica della conservazione di tutti
gli altri requisiti richiesti da compiersi da parte del Consiglio
di amministrazione.
Art. 7
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale
sottoscritta, una somma stabilita dagli amministratori per ciascun
esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti
dall'ultimo bilancio approvato.
Art. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio, salvo quanto disposto per il socio sovventore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali.
Il Consiglio di amministrazione constata se ricorrono i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il
recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse della società.
Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio
di amministrazione essere escluso il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione,
salvo che ciò avvenga per cause di propria natura temporanee;
b) che danneggia moralmente o materialmente la società
o fomenta dissidi o disordini tra i soci;
c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella
della società;
d) che non osserva le disposizioni contenute nelle statuto o nel
regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali
competenti;
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli
obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente
deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi
in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso
un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga
inadempiente.
Art. 10
Nel caso di decesso di un socio la società continuerà
con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché
abbiano i requisiti per l'ammissione.
Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare
quello di loro che assumerà la qualità di socio
o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto
di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del
c.c.
Art. 11
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio
defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,
avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate
ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della
minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale
si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata,
a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla
legge.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti
o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla
riserva ordinaria.
Art. 12
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna
non inferiore a L 50.000 né superiore al limite massimo
stabilito dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di
gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai
soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie.
La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno
essere versati a rate e precisamente:
a) almeno ................................... all'atto della sottoscrizione
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote
sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.
Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione
del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla
legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa.
Art. 13
L'esercizio sociale va dal .................... al .............
di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione
provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario,
da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così
destinati:
a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi
vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;
d) una parte alla rivalutazione delle quote o delle azioni;
e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici
dall'Assemblea oppure dal Consiglio di Amministrazione quando
ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 c.c.;
f) l'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni
del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di
gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata
la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte
le quote di cui alle lettere a) e b).
Le riserve non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza
della società né all'atto del suo scioglimento.
Art. 14
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione
ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
per: l'approvazione del bilancio; la nomina degli amministratori,
dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale; la determinazione
del compenso degli amministratori e dei sindaci; la trattazione
di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati
nell'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità
degli amministratori e dei sindaci.
Art. 15
Il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea
quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando
ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un
quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio
sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi, insieme alla
materia da trattare, nei locali della scuola ......... e da comunicarsi
con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni
prima dell'adunanza.
Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale
seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel
giorno successivo a quello stabilito per la prima.
Art. 16
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida
qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando
sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei
voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti e rappresentati all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,
sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e
sulla fusione della società oppure sul trasferimento della
sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le
deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno
un terzo dei voti di tutti i soci.
In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere
dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere
comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea
non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti
non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.
Art. 17
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora
nei versamenti della quota sottoscritta.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
- 1 voto per conferimento non superiore a L. .................
- 2 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 3 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 4 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 5 voti per conferimento superiore a L. .....................
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno stabilite dall'Assemblea;
saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire
per acclamazione.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
quota sottoscritta.
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente
all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare
soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio
può rappresentare al massimo altri tre soci.
Art. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea; non ha
luogo quando il verbale è redatto da notaio.
Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 19
Il Consiglio di amministrazione è composto da ..................
a ................... membri eletti fra i soci dell'Assemblea,
che ne determina il numero.
Almeno .............................. consiglieri dovranno essere
scelti fra gli studenti delle classi IV e/o V dell'Istituto.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea,
la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi
gettoni di presenza.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice presidente
ed un Consigliere delegato; viene nominato anche, per la redazione
di verbali, un segretario che può essere un estraneo al
Consiglio.
Art. 20
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ..............................
consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi
non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,
a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi
ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso
Consiglio.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni
di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino
nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono
di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni
a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo,
il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso
Consiglio.
Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici
anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni
ed eventualmente i compensi.
Art. 22
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del
Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri
a lui attribuiti spettano al Vice presidente qualora sia stato
nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere
designato dal Consiglio.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma
sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con
l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 23
Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e
perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio
sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della
società ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di
amministrazione; e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano
gli amministratori.
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre ed ha
tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
Art. 24
Il Collegio dei probiviri è costituto da tre membri così
nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di
comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più
diligente, dal Presidente del tribunale di ...............
La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione
del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie
che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle
disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni
prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione
soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni
sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione
della società con gli eredi o legatari dei soci defunti,
sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure
agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che
determina la controversia.
I probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori in
modo irrituale, quali mandatari, con dispensa da ogni formalità
e secondo equità, salvo il diritto di contraddittorio.
Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo
i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti
all'autorità giudiziaria.
L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 25
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società
potrà essere disciplinato da un regolamento interno da
compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del
Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento
e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché
le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.
Art. 26
In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente
fra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,
previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei
dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31.1.1992
|

20 - L'adesione alla Associazione
di rappresentanza
Una volta costituita regolarmente la CPT potrà aderire, come tutte
le altre società cooperative, alla Confcooperative che é,
come detto, Associazione di rappresentanza del Movimento Cooperativo.
Ciò le consentirà di entrare in contatto con altre cooperative
(comprese le altre CPT), di ottenere assistenza, consulenza, servizi diversi,
documentazione, ecc.

21 - Appendice normativa
Le leggi sulla cooperazione
* La cooperazione è riconosciuta e tutelata dalla Carte Costituzionale
(art. 45) e regolamentata nel Codice Civile (artt. 2511 e segg.).
* Il DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni
(legge "Basevi") è la legge fondamentale in materia di
cooperazione. Reca le norme sulla vigilanza delle imprese cooperative
nonché quelle sulla struttura giuridica.Le altre principali disposizioni
legislative sono le seguenti:
* L. 17 febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al DLCPS 14 dicembre 1947, n.
1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285 e ratificato con ulteriori
modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti
per la cooperazione.
* L. 19 marzo 1983, n. 72 - Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale
delle imprese: disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti
le piccole imprese; norme relative alle Banche popolari, alle società
per azioni ed alle cooperative nonché disposizioni in materia di
trattamento tributario dei conti interbancari.
* L. 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società
cooperative.
* L. n. 266/97 (legge "Bersani") - Art. 21: Piccola Società
Cooperativa (PSC); art. 24: abolizione del divieto di costituire società
tra professionisti
22 - Cooperative per la Transizione
Scuola/Lavoro
Nome della cooperativa |
Istituto scolastico o ente di formazione
presso il quale la cooperativa è stata costituita |
Scopo sociale della cooperativa |
| ELIS |
Istituto di formazione professionale
"CEDEL" - Via Sandri, 45 - Roma |
Creare opportunità di lavoro
(particolarmente in settori tecnici) per gli ex studenti dell'Istituto
di formazione professionale, che vengono assunti dalla cooperativa |
| Flying team |
Centro Scolastico Agrario
Strada Agazzana, 35 - Piacenza |
Creare opportunità di lavoro
per gli ex studenti del Centro Scolastico Agrario |
| IDEA (Insieme Docenti e Alunni) |
ITC Vittorio Emanuele II
Via Fonti coperte - 06100 Perugia |
Sfruttare in orario extra scolastico
le strutture della scuola; realizzare corsi di informatica e di aggiornamento
professionale allo scopo di offrire opportunità di lavoro ai
soci |
| ITEM (Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica Marconi)
PROGRESS |
ITIS MARCONI
Piazzale R.Guardini,1 - Verona |
Fornire ai soci Know how ed opportunità
di lavoro nei settori dell'informatica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni |
| Progetto 2050 |
ITCS "J. Barozzi"
Viale Kosica 136 - Modena |
Prestare servizi di carattere tecnico,
amministrativo e comunque attinente alle materie studiate nell' Istituto
Tecnico Commerciale "Barozzi", nei confronti di operatori
economici di qualsiasi settore e natura giuridica, enti pubblici e
privati, professionisti, privati cittadini e comunità di ogni
tipo (la cooperativa lavora in particolare con la Camera di commercio
di Modena) |
| Progetto Mercatore |
IPSIA "Marcello Malpighi"
Via Persicetana, 45 - Crevalcore (BO) |
Creare opportunità di lavoro
per gli ex studenti della scuola (la cooperativa opera in particolare
nel settore tessile/abbigliamento) |

|
|