Guida alla cooperativa di transizione scuola-lavoro

 

 
  1. Presentazione
  2. Premessa
  3. La cooperazione
  4. La cooperazione in Italia
  5. La Confcooperative
  6. Il Protocollo d'intesa tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione
  7. La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro (CPT)
  8. La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro: vantaggi per tutti
  9. La cooperativa: il tipo di impresa ideale
  10. La promozione della CPT
  11. Il promotore della CPT
  12. Le possibili attività di una CPT
  13. La formazione
  14. Le fasi preliminari alla costituzione della CPT
  15. La costituzione della CPT
  16. Le fonti finanziarie
  17. Le agevolazioni per le società cooperative
  18. La gestione della Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
  19. Statuto-tipo di Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
  20. L'adesione alla Associazione di rappresentanza
  21. Appendice normativa
  22. Cooperative per la Transizione Scuola/Lavoro

 

 

 

 
 

1 - Presentazione
La "Guida alla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro" rappresenta una tappa di un lungo cammino che ha subìto, nel 1995, una svolta decisiva grazie al Protocollo tra Confederazione Cooperative Italiane e Ministero della Pubblica Istruzione per la diffusione dell'educazione cooperativa nelle scuole italiane. Una tappa fondamentale, dato che la creazione di una cooperativa e l'inserimento in essa deve costituire il frutto più maturo, l'obiettivo naturale di tutta l'educazione cooperativa.
Federcultura Turismo Sport - cui la Confcooperative ha affidato l'attuzione del Protocollo - si è fortemente impegnata in questi anni, con la collaborazione della società cooperativa Elàbora s.c.r.l. e della Federazione Trentina delle Cooperative, in una vasta serie di attività di coordinamento esostegno alle numerose iniziative prodotte da tante realtà territoriali, di formazione per docenti e studenti, di produzione di strumenti didattici anche a carattere multimediale ed innovativo, ecc.
La Cooperativa per la Transizione (CPT), in quest'ambito, è fondamentale. Rappresenta, infatti, un'esperienza imprenditoriale da svolgere sin dall'interno della Scuola o dell'Università, grazie alla quale un giovane può acquisire una precisa professionalità, strettamente correlata agli studi seguiti. Permette inoltre di inserirsi nel mondo del lavoro non attraverso una semplice simulazione, ma attraverso una vera impresa, la "propria" impresa. Può pertanto avere una notevole valenza ai fini occupazionali.
L'educazione cooperativa in generale e la CPT in particolare possono contribuire all'ammodernamento del sistema scolastico italiano, favorendo l'incontro e la collaborazione tra scuola e realtà socio-economica, compresa quella rappresentata dal Movimento Cooperativo. Ciò è utile sia ai fini della più profonda motivazione allo studio dei giovani, sia per la loro più completa formazione umana e culturale, sia per una valida preparazione all'inserimento professionale nel mondo del lavoro.
La Guida è strumento molto semplice che non ha la pretesa di voler esaminare il complesso dei problemi connessi con la creazione di società cooperative all'interno di istituti scolastici, né esige - per gli aspetti affrontati - la dogmaticità delle soluzioni offerte.
Essa scaturisce dalle esperienze di successo direttamente vissute all'interno di molte scuole italiane. E' rivolta a presidi, docenti, studenti, formatori, cooperatori, responsabili (o diffusori) dell'educazione cooperativa, intesa come leva strategica per la promozione di nuova cooperazione.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla fase redazionale di questo opuscolo, curandone la stesura o la correzione dei testi: la dottoressa Annarita Lupori, la professoressa Nicoletta Marotti, la dottoressa Daniela Granuzzo, il dottor Flavio Beozzo, l'avvocato Ermanno Belli, l'avvocato Antonio Perruzza.
Della loro esperienza "sul campo" o della loro competenza tecnica si è fatto tesoro e ci si è largamente avvalsi.
Lanfranco Massari
Presidente Federcultura Turismo Sport - Confcooperative

2 - Premessa
Il testo è stato redatto sulla base dell'esperienza delle Cooperative per la Transizione Scuola/Lavoro (l'elenco delle quali si trova in appendice), che si ringraziano.
La presente edizione della Guida pratica alla costituzione ed alla gestione di Cooperative per la Transizione Scuola/Lavoro vuol essere un "primo passo", al quale ne seguiranno altri, finalizzati a renderla veramente completa ed esauriente. Verranno inoltre a mano a mano recepite le eventuali modifiche legislative che, direttamente o indirettamente, potranno interessarla.
La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro è un metodo didattico a carattere fortemente innovativo, e per poterlo trattare in modo esaustivo è indispensabile il contributo di tutte le persone che si sono impegnate nel porlo in essere.
La guida verrà pertanto inserita in Internet, allo scopo di essere continuamente aggiornata.
Federcultura Turismo Sport ed Elàbora s.c.r.l. saranno quindi grate a chiunque voglia fornire loro idee e suggerimenti finalizzati a migliorarla e completarla.
Il risultato finale consisterà in un sussidio didattico in grado di aiutare concretamente chiunque voglia impegnarsi nella promozione e nella gestione di questo tipo di attività.

3 - La cooperazione
La cooperazione, intesa come collaborazione tra persone aventi comuni interessi economici, nasce praticamente con l'uomo, derivante dall'impossibilità di quest'ultimo di risolvere da solo i problemi che l'esistenza gli pone.
La prima società cooperativa - intesa nel senso moderno del termine - nasce però nel 1844 a Rochdale, in Inghilterra. Un operaio ebbe l'idea di aggregare tra loro alcuni soci che versarono del capitale sociale, grazie al quale furono acquistati generi di consumo. Questi ultimi avevano prezzi inferiori a quelli degli altri negozi, grazie al fatto che la cooperativa poteva acquistare considerevoli quantità di merci.
Un'idea molto semplice, dunque, solo che bisognava pensarci! L'operaio del quale parlavamo aveva infatti semplicemente proposto ad altri (i soci della cooperativa) di collaborare al fine di raggiungere un interesse comune (la possibilità di risparmiare sull'acquisto di beni), insomma aveva proposto loro di cooperare. I soci avevano così raggiunto un risultato che, da soli, non avrebbero mai potuto ottenere.
La cooperazione si è poi diffusa in tutto il mondo ed in tutti i settori economici; vanta oggi milioni di soci e fatturati di tutto rispetto. Tali risultati non sarebbero stati raggiunti se i cooperatori non avessero svolto, sin dalle origini, un'intensa e capillare attività di educazione cooperativa. E' necessario infatti che chi già opera nella cooperazione ne diffonda i principi, i metodi, i modelli organizzativi, ma dell'importanza dell'educazione cooperativa parleremo meglio più avanti. 

4 - La cooperazione in Italia
La cooperazione ha in Italia una considerevole diffusione ed un'importante valenza sociale, tanto che la sua funzione viene riconosciuta anche dalla Costituzione, che all'art. 45, recita: ´La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idoneiÖª.
Il fenomeno cooperativo è estremamente vario e complesso. Allo scopo di sistematizzarne i numerosi campi di attività, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale censisce le società cooperative operanti nel nostro Paese all'interno delle seguenti otto sezioni:

  1. Cooperazione di consumo: cooperative di soci-consumatori, finalizzate ad acquistare beni a prezzi vantaggiosi.
  2. Cooperazione di produzione e lavoro: cooperative il cui scopo consiste nel procurare lavoro ai propri soci.
  3. Cooperazione agricola: cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici.
  4. Cooperazione edilizia: cooperative finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci.
  5. Cooperazione di trasporto: cooperative per trasporto di cose o persone, carico e scarico delle merci, spedizioni.
  6. Cooperazione della pesca: cooperative finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
  7. Cooperazione mista: cooperative la cui attività non è classificabile all'interno dei settori precedenti (ad esempio cooperative di credito, quali le banche di credito cooperativo) e cooperative che svolgono diverse attività.
  8. Cooperazione sociale: cooperative per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonché finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Questo elenco è necessariamente incompleto. Serve comunque a far capire che, tramite la cooperazione, è possibile svolgere qualunque attività economica. 

5 - La Confcooperative
La Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) è l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. E' presente su tutto il territorio nazionale, in ogni regione e quasi in ogni provincia. Potete quindi rivolgervi alla Confcooperative della Vostra provincia, allo scopo di avere l'assistenza necessaria per costituire e gestire una Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro.
La Confcooperative è poi articolata in otto Federazioni settoriali: Federabitazione, Federagroalimentare, Federazione della Banche di Credito Cooperativo, Federconsumo, Federcoopesca, Federcultura Turismo Sport, Federlavoro e servizi, Federsolidarietà. 
Federcultura Turismo Sport
E' l'organizzazione di settore della Confcooperative che rappresenta e assiste oltre 1500 cooperative, operanti nel settore culturale, turistico, scolastico, sportivo, della comunicazione, dell'editoria, dell'informazione e del tempo libero.
Federcultura Turismo Sport determina le linee di politica generale dei vari settori; concorre alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative; cura la promozione ed il potenziamento degli enti organizzativi nei rispettivi settori di attività assistendoli sul piano tecnico ed economico.
Questa guida rappresenta una delle numerose iniziative poste in essere per l'attuazione del Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione ed è stata realizzata da Federcultura in collaborazione con Elàbora s.c.r.l.
 Elàbora s.c.r.l.
Elàbora s.c.r.l. è una società cooperativa - promossa da Confcooperative - che si propone di favorire l'avvio, lo sviluppo e la crescita delle PMI ed in particolare delle cooperative aderenti alla Confcooperative stessa, assistendole nell'analisi e nella valorizzazione delle loro risorse interne e fornendo loro gli strumenti necessari per individuare, comprendere e sfruttare le opportunità presenti nell'ambiente esterno.
La società Elàbora s.c.r.l. fornisce consulenza aziendale nelle seguenti aree: pianificazione e controllo, amministrazione e finanza, marketing e commerciale, organizzazione e risorse umane, attraverso l'attività di: progettazione, formazione, ricerca e sviluppo, editoria. 

6 - Il Protocollo d'intesa tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione
La Confcooperative, il 3 maggio 1995, ha siglato un Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione allo scopo di diffondere l'educazione cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado, del quale viene di seguito riportato il testo:

Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane), al fine di perseguire all'interno dei progetti educativi di ciascuna scuola i valori della solidarietà, della responsabilità sociale, dell'imprenditorialità e di favorire concretamente l'integrazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro, si conviene quanto segue:


Art. 1

Tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Confcooperative saranno attivate modalità di consultazione permanente al fine di coinvolgere il mondo della scuola e il mondo della cooperazione in progetti di educazione cooperativa con al centro i temi della responsabilità solidale, dell'imprenditorialità diffusa e della gestione della cosa pubblica.


Art. 2
La Confcooperative, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, individuerà e attiverà percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado che, articolati secondo il metodo cooperativo, permettano una gestione dei programmi rendendo docenti e alunni maggiormente attivi e protagonisti del processo di insegnamento e di apprendimento.


Art. 3
A tal fine verranno attivate iniziative tese a raggiungere alcuni obiettivi primari quali:
* lo sviluppo della cultura cooperativa attraverso l'illustrazione della storia, dell'organizzazione e della legislazione del movimento cooperativo;
* l'applicazione pratica dei principi cooperativi nell'attività didattica e nella vita scolastica, attraverso esperienze gestite con le modalità del lavoro di gruppo e della collaborazione reciproca;
* la costituzione fra gli alunni di Associazioni Cooperative Scolastiche attraverso le quali sperimentare il metodo cooperativo;
* l'integrazione del mondo della scuola con il mondo delle imprese cooperative.

Art. 4
In ordine alla realizzazione di tali iniziative la Confcooperative, anche attraverso le sue strutture territoriali e propri istituti e agenzie formative, potrà realizzare, d'intesa con le Unità scolastiche o i Provveditorati, interventi diretti sia nei confronti degli insegnanti che degli studenti. A tale scopo verrà predisposto un piano triennale di iniziative che dovrà essere approvato dalle parti.
Con riferimento agli insegnanti possono essere indicati:
* incontri di orientamento per individuare lo spazio operativo dedicato alla cooperazione entro l'ambito delle varie discipline e dei relativi programmi scolastici;
* servizi di consulenza agli operatori della scuola impegnati nell'educazione cooperativa;
* centri di documentazione e di studio a supporto delle varie attività di educazione cooperativa;
* incontri con esponenti delle società cooperative e loro associazioni
* incontri di richiamo per una opportuna verifica delle iniziative attuate.Con riferimento agli alunni, possono invece essere indicati:
* lezioni in classe sulla storia e sull'imprenditorialità cooperativa;
* attività di orientamento circa le prospettive occupazionali dei giovani con riferimento alle imprese cooperative;
* organizzazione e gestione di lavori di gruppo, concorsi, mostre ecc.;
* ricerche individuali e di gruppo, elaborazione di progetti imprenditoriali cooperativi;
* predisposizione di materiali e strumenti didattici a supporto della formazione culturale e imprenditoriale;
* consulenza alla costituzione e alla gestione delle Associazioni Cooperative Scolastiche;
* visite di studio e stage presso imprese cooperative e le loro organizzazioni.Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà riconoscere alle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo di intesa, autorizzazioni e facilitazioni per i sopracitati destinatari.


Art. 5
Corsi e seminari sulla cooperazione potranno essere inseriti nell'ambito delle attività di aggiornamento del personale insegnante.


Art. 6
Per lo sviluppo di tecnologie ai fini educativi la collaborazione dovrà favorire la ricerca, la produzione e l'impiego di strumentazioni e metodologie nuove.


Art. 7
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla presente intesa si costituisce un Comitato composto da rappresentanti dell'Amministrazione scolastica, della Confcooperative e di Organismi ad essa collegati, tra i quali la Federazione Trentina delle Cooperative, che ha maturato un'esperienza più che decennale nelle attività oggetto della presente intesa.
Nell'ambito della Confcooperative, per curare l'attuazione e il coordinamento delle iniziative previste nella presente intesa, viene designata la Federazione Cultura Turismo Sport.
Il predetto Comitato assicurerà altresì il necessario raccordo tra le iniziative conseguenti all'attuazione del presente Protocollo di intesa e quelle eventualmente già in atto sulle medesime materie oggetto del Protocollo stesso.


Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data 3 maggio 1995.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giancarlo Lombardi


Il Presidente della Confederazione Cooperative Italiane
Luigi Marino


L'attuazione del Protocollo, nell'ambito di Confcooperative, viene dunque curata - come dice il Protocollo stesso - da una delle Federazioni: Federcultura Turismo Sport.


7 - La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro (CPT)
E' un'impresa cooperativa, avente come soci gli alunni diplomandi o neodiplomati di una scuola superiore ed uno o più dei loro insegnanti. In essa la scuola ha un ruolo molto importante. Mette infatti a disposizione la sede, l'assistenza e la consulenza dei docenti, macchinari ed attrezzature (telefono, fax, computer, strumenti specifici dei vari settori di produzione di beni o servizi, ecc.), consentendo così alla cooperativa un considerevole risparmio sul fronte dell'acquisto dei beni, ma soprattutto offrendo la propria conoscenza del territorio e la propria credibilità di fronte alle imprese allo scopo di procurare le prime commesse di lavoro.
La CPT può essere considerata la "naturale evoluzione" dell'Associazione Cooperativa Scolastica (ACS). Quest'ultima éÖ una cooperativa virtuale! Si tratta infatti di un metodo didattico consistente nel costituire, all'interno di una o più classi, una cooperativa simulata, con il proprio statuto, i propri organi, soprattutto con un proprio obiettivo da raggiungere.
Si consiglia pertanto la lettura della "Guida pratica alla costituzione ed alla gestione di Associazioni Cooperative Scolastiche". 

8 - La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro: vantaggi per tutti
La costituzione e la gestione di una Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro reca vantaggi per gli alunni, per gli insegnanti, per la scuola, per il contesto socio-economico nel quale l'istituto scolastico opera, per la società in generale. Vediamo perché.

  • I vantaggi per gli alunni
    I vantaggi per gli alunni sono evidenti. Essi infatti, grazie alla Cooperativa per la Transizione, avranno l'opportunità di godere di un reddito; di attuare concretamente quanto hanno appreso durante gli studi; di entrare nel mondo del lavoro in un ambiente protetto, grazie all'assistenza degli insegnanti ed al sostegno della scuola.Avranno soprattutto la possibilità di sviluppare il loro spirito imprenditoriale, ma in ogni caso, anche se opteranno per il lavoro dipendente, avranno vissuto un'esperienza che "fa curriculum", che verrà cioé presa positivamente in considerazione da eventuali, successivi datori di lavoro.
  • I vantaggi per gli insegnanti
    Gli insegnanti saranno agevolati nel loro lavoro dal fatto di avere degli alunni maggiormente motivati, grazie alla possibilità di offrire uno sbocco lavorativo, immediato e concreto, ai loro studi.Saranno inoltre facilitati e professionalizzati dalla possibilità di far conoscere "dal vivo" agli alunni (e non soltanto a quelli direttamente coinvolti nella CPT, ma anche a quelli di altre classi) il funzionamento di un'impresa, nei suoi vari aspetti (economico, finanziario, di gestione delle risorse umane, ecc.). Gli insegnanti stessi saranno stimolati ad un continuo aggiornamento delle proprie competenze, soprattutto a motivo della necessità - da parte della CPT - di "rimanere sul mercato", cogliendone le mutevoli esigenze e seguendone il continuo sviluppo. Potranno inoltre essere remunerati per il loro lavoro.
  • I vantaggi per la scuola
    La scuola avrà il vantaggio di qualificare la propria attività, dimostrando che i progetti educativi posti in essere nel suo ambito possono avere un diretto sbocco lavorativo.L'attività della CPT consentirà inoltre all'istituto scolastico di intensificare e qualificare i contatti con altre realtà socio-economiche del territorio. Grazie a questo si potranno formare i giovani tenendo conto delle esigenze del tessuto produttivo locale e potrà essere applicata in modo proficuo l'autonomia scolastica.La pubblicità derivante all'istituto scolastico dall'attività della CPT, infine, supera largamente i costi che questo dovrà sopportare, soprattutto nella fase iniziale della vita della CPT, la quale - una volta avviata - potrà a sua volta acquisire beni ed attrezzature utili anche per l'attività didattica della scuola.
  • I vantaggi per il contesto socio-economico
    Le imprese operanti nel territorio potranno disporre di personale formato in un Istituto sempre più in grado di comprendere e considerare le loro esigenze, nonché di persone "allenate" a lavorare con gli altri, in spirito di fattiva e proficua collaborazione, perseguendo insieme precisi obiettivi, in una logica imprenditoriale.La stessa attività economica della CPT si inserisce poi positivamente sul mercato offrendo alle imprese supporto e servizi, con la capacità di rispondere in modo flessibile alle loro esigenze.
  • >
  • I vantaggi per la società in generale
    La diffusione delle CPT permetterà innanzitutto di combattere il fenomeno degli abbandoni scolastici. Molti giovani infatti decidono di non proseguire gli studi poiché non vedono una diretta connessione tra questi ultimi e "la vita reale". Il sapere invece che le materie studiate consentono uno sbocco lavorativo motiverà gli studenti a proseguire nel loro impegno scolastico. Grazie alle Cooperative per la Transizione inoltre i giovani non si orienteranno esclusivamente al lavoro dipendente, ma impareranno a conoscere e ad apprezzare la possibilità di dar vita ad una propria impresa. Ciò è di considerevole importanza a livello sociale dato che - come è ben noto - il lavoro dipendente in futuro sarà sempre più difficile da trovare. Tutto questo avrà positivi riflessi non solo per quanto riguarda il mondo scolastico e l'occupazione, ma anche per la formazione dei cittadini in generale. Il metodo cooperativo infatti forma e motiva le persone al protagonismo economico e sociale, e di questo ci sarà in futuro sempre più necessità. Basti pensare, ad esempio, alla dismissione da parte dello Stato e di altri enti pubblici di una serie di servizi, dei quali i cittadini dovranno pertanto farsi carico direttamente.

9 - La cooperativa: il tipo di impresa ideale
Si potrebbe a prima vista pensare che i suddetti vantaggi possano essere ottenuti grazie alla costituzione ed alla gestione, in ambito scolastico, di un qualunque tipo di impresa, ma non è così. La formula cooperativa infatti è l'ideale per questo tipo di attività, e vediamo perché.
  1. Lo scopo mutualistico, tipico della cooperazione, è basilare. Un'impresa che nasce in ambito scolastico infatti non ha certamente come scopo primario il lucro, ma deve svolgere un'attività i vantaggi della quale si riflettano direttamente sui soci (con i quali la scuola ha innanzitutto un rapporto di tipo formativo) essendo mirata alla loro crescita intellettuale, morale, sociale, imprenditoriale.
  2. Da ciò consegue il principio della rilevanza della compagine sociale, che pertanto è incentivata a lavorare proficuamente, sentendosi la vera protagonista dell'attività. In una CPT inoltre i soci non hanno una remunerazione certa; i loro emolumenti dipendono infatti dagli effettivi guadagni della società, e questo li sprona ulteriormente ad impegnarsi. Tale aspetto, parallelamente, rappresenta un vantaggio per la cooperativa, che può svolgere la propria attività senza un eccessivo aggravio dei costi di lavoro.
  3. La limitazione del capitale contribuisce a dare la conferma del fatto che iÖ soldi sono in questo tipo di attività soltanto uno strumento, e non il fine ultimo. Del resto i soci, essendo giovani ed alla loro prima esperienza lavorativa, non avrebbero consistenti somme da impegnare. Essi rischiano pertanto solo il loro lavoro, cioé di non poter contare su una remunerazione certa, mentre il capitale è limitato al minimo indispensabile. Sono del resto tutelati dal fatto che la cooperativa è tenuta a versare per loro i contributi all'Ente previdenziale.<
  4. >
  5. Il principio della "porta aperta" consente l'entrata e l'uscita dei soci senza che ciò influisca sull'attività produttiva e senza la necessità di modifiche statutarie. E' di particolare importanza in questo tipo di attività dato che un'impresa che nasce in ambito scolastico è caratterizzata dalla continua entrata di nuovi soci (gli alunni che a mano a mano si diplomano, oppure che a mano a mano vengono a conoscenza dell'attività della cooperativa e chiedono di farne parte), nonché dall'uscita di vecchi soci (i giovani che trovano un diverso tipo di occupazione).
  6. Da ciò consegue l'importanza della variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all'ingresso o all'uscita dei soci, senza che ciò comporti la necessità di modificare lo statuto. Non è infatti pensabile una modifica statutaria all'entrata o all'uscita di ciascun socio.
  7. Vi è poi un altro importante principio: la democraticità della partecipazione nell'Assemblea, nella quale ogni socio persona fisica ha un solo voto, indipendentemente dall'eventuale possesso di ammontari diversi di quote od azioni di capitale sociale. Ciò consente di evitare che i soci si dividano in "quelli che comandano" e "quelli che eseguono", consentendo così a tutti di imparare a gestire la propria impresa.
  8. In una società cooperativa, inoltre, gli utili non vengono distribuiti ai soci in proporzione al capitale versato, ma altrimenti destinati. Ciò è di grande importanza in un'impresa che nasce in ambito scolastico, dato che per i suoi soci l'obiettivo principale non deve essere il guadagno, bensì l'acquisizione di una precisa professionalità, direttamente correlata agli studi seguiti.
  9. Le società cooperative aderenti ad una un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, quale la Confcooperative, possono accedere ad un fondo, che ognuna di queste associazioni gestisce, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi delle Associazioni cooperative (quello della Confcooperative si chiama Fondosviluppo), possono intervenire attraverso la partecipazione al capitale di rischio e l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Attenzione prioritaria viene data all'incremento reale dell'occupazione, all'innovazione tecnologica delle imprese e principalmente alle iniziative che prendono vita al Sud e nelle aree disagiate.
  10. La società cooperativa ha la possibilità di avere, oltreché i soci ordinari, i soci sovventori. Quindi i Fondi delle Associazioni cooperative, la scuola, uno o più enti pubblici o ancheÖ altri potranno aiutare la CPT per quanto riguarda le esigenze di finanziamento. 

10 - La promozione della CPT
E' auspicabile che la Cooperativa per la Transizione sia "il punto finale" di un percorso formativo sulla cooperazione. La CPT è infatti una vera impresa ed il gestirla comporta la necessità di una serie di competenze e di attitudini che è bene i giovani apprendano gradualmente ed in modo approfondito. Dovrebbe quindi nascere nel penultimo o nell'ultimo anno delle scuole medie superiori, e negli anni precedenti è auspicabile che i ragazzi si "allenino" tramite un concorso sulla cooperazione ed un'Associazione Cooperativa Scolastica.
Ciò non toglie, tuttavia, che diverse CPT siano nate a prescindere dalle fasi precedentemente descritte ed abbiano comunque avuto successo.
C'é bisogno di tutti
Affinché una CPT possa nascere c'è bisogno di tutti. La cooperativa ha logicamente, innanzitutto, la necessità di avere una compagine sociale. E' indispensabile pertanto che le finalità, la struttura, l'attività della CPT siano ben conosciute da tutti i potenziali soci, attuali e futuri. Tale obiettivo si raggiunge con attività di sensibilizzazione e di formazione rivolta in particolare agli alunni ed ai docenti di una determinata scuola. Di questo parleremo meglio più avanti, ma la cooperativa non ha bisogno solo di soci. Infatti:

  • il movimento cooperativo può porre a disposizione le risorse economiche dei propri fondi, che intervengono tra l'altro a favore di nuove imprese cooperative. Può inoltre svolgere, tramite le proprie strutture nazionali e territoriali, attività di formazione, assistenza e consulenza;
  • il Ministero della Pubblica Istruzione può favorire la realizzazione delle CPT. Queste ultime rientrano infatti nelle finalità del Protocollo d'intesa stipulato tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione allo scopo di diffondere l'educazione cooperativa nelle scuole (vedi il relativo testo riportato nel paragrafo "Il Protocollo d'intesa tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione");
  • il Provveditorato agli studi può porre in essere un'attività di promozione e di coordinamento di queste attività, indispensabile perché la vita delle CPT non può dipendere esclusivamente dalla singola scuola, nella quale vi è un continuo ricambio della dirigenza, dei docenti, del personale tecnico ed amministrativo. Il Provveditorato può inoltre porre a disposizione delle CPT delle risorse, tra le quali in particolare uno o più docenti impegnati - per un determinato periodo di tempo - esclusivamente nella promozione e nella gestione del progetto;
  • la scuola che ospita la CPT mette innanzitutto a disposizione - come già detto - la propria conoscenza del territorio, grazie alla quale la cooperativa potrà ottenere le prime commesse di lavoro, la sede ed alcune attrezzature. Sono di grande importanza inoltre la competenza e la professionalità dei docenti, del personale tecnico e amministrativo. L'attività e gli scopi della Cooperativa per la Transizione dunque devono essere conosciuti e condivisi dalla scuola, nelle sue varie articolazioni;
  • gli enti locali possono fornire supporti consulenziali, economici, logistici (ad esempio consentendo l'utilizzo di attrezzature e/o partecipando alle spese di gestione);
  • le realtà socio-economiche del territorioÖ ma non solo del territorio, possono fornire idee, commesse di lavoro, assistenza;
  • i mass-media pubblicizzano la CPT. Ciò le consente di essere conosciuta per quanto concerne le sue finalità ed il suo lavoro e pertanto di poter operare sul mercato. E' quindi molto importante coinvolgere radio, televisioni, stampa, ecc.

11 - Il promotore della CPT
La CPT può essere promossa da un esponente del movimento cooperativo, da un docente, dal genitore di un alunno, ecc. Chiunque esso sia, dovrà essere consapevole del fatto di non doversi sostituire agli alunni per quanto concerne le loro decisioni ed il loro lavoro, ma di dover: far conoscere la CPT a tutte le persone potenzialmente interessate sia a far parte della compagine sociale che a collaborare con la cooperativa; favorire la coesione e la motivazione del gruppo; svolgere attività di assistenza e consulenza in favore dei soci; aiutarli a risolvere e - quando possibile - prevenire i problemi; organizzare l'attività formativa; curare l'acquisizione delle prime commesse e l'attuazione dei primi lavori; tutelare la cooperativa.
E' auspicabile inoltre che la CPT sia affiancata da un cooperativa già consolidata ed operante nello stesso settore. Si può pensare inoltre ad un consorzio tra CPT e cooperative "affiancatrici", finalizzato allo scambio di idee, di lavoro, di persone, ecc. 

12 - Le possibili attività di una CPT
La Cooperativa per la Transizione potrà orientare il proprio lavoro verso tre tipi di iniziative:

  • la gestione delle attività poste in essere nell'ambito della scuola e non direttamente connesse con l'insegnamento (mensa, biblioteca, gestione del tempo libero, ecc.). In questo caso la cooperativa dovrà stipulare precise convenzioni con l'istituto scolastico, al fine di disciplinare modalità attuative, utilizzo di sedi e macchinari, ecc.
  • attività di servizio ad imprese del territorio
  • attività proprie.Questi ultimi due punti meritano un approfondimento.
Le CPT in genere non hanno, almeno inizialmente, il capitale e l'esperienza necessari per porre in essere un'attività propria ed autonomamente gestita. E' quindi opportuno che inizino con dei lavori loro commissionati dalle imprese del territorio.
E' necessario dunque svolgere un'indagine di mercato (tramite questionari e/o interviste) finalizzata a conoscere di quali servizi le aziende abbiano bisogno e quali linee di lavorazione possono delegare alla CPT. In base ai risultati dell'indagine la cooperativa potrà iniziare alcuni lavori, senza mettersi in concorrenza con le altre imprese, ma anzi operando in loro favore. Le aziende hanno infatti spesso necessità di servizi quali segreteria, contabilità, ecc. Tendono inoltre a decentrare e terziarizzare alcune fasi produttive, allo scopo di ridurre le spese generali, acquisendo parallelamente flessibilità e specializzazione.
In un secondo momento la CPT potrà porre in essere delle attività proprie, forte dell'esperienza e della conoscenza del territorio acquisite nonché di una situazione patrimoniale consolidata. Un interessante sviluppo dell'attività della Cooperativa per la Transizione può essere rappresentato dalla gestione di progetti post diploma, in particolare di stages ed attività formative da svolgersi presso la società.
Le imprese del territorio possono essere notevolmente interessate a questo tipo di iniziative. Hanno infatti l'opportunità - in collaborazione con la CPT - di definire le figure professionali delle quali necessitano senza avere così, una volta assunto il personale, l'onere di formarlo allo specifico lavoro che dovrà svolgere, con un evidente risparmio di costi e di tempo.
Ciò consentirà alla cooperativa di rinforzare i suoi legami con le imprese, ottenendo di conseguenza opportunità di lavoro, attrezzature, docenze e consulenze, finanziamenti.
La cooperativa dovrà inoltre tendere continuamente a sviluppare ed ampliare la propria attività. Ad esempio una CPT che ha iniziato il suo lavoro grazie alla gestione della mensa scolastica potrà poi cimentarsi nel campo del catering, della gestione di mense aziendali, di rinfreschi, ecc.

13 - La formazione
Tutte le persone interessate all'attività della CPT (in particolare i potenziali soci, ma anche gli insegnanti, gli addetti tecnici ed amministrativi della scuola che potranno in vario modo collaborare con la cooperativa, ed altri) dovranno essere messi in grado di seguire un'attività formativa che li renda consapevoli delle finalità e delle modalità di lavoro della CPT.
Si propone quindi di seguito, a titolo puramente indicativo, un esempio di corso sulla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro. Naturalmente il "modello di corso" proposto dovrà essere adattato alle esigenze dei partecipanti e della scuola.

Corso sulla Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
1° Modulo: Introduzione alla cooperazione

  • Storia, principi ed organizzazione della cooperazione
  • La legislazione di riferimento
  • Il modello economico ed organizzativo dell'impresa cooperativa
  • Gli organi sociali di una società cooperativa
  • Lo statuto di una società cooperativa
  • La costituzione e la gestione di una società cooperativa2°
  • ;

2° Modulo: L'educazione cooperativa nelle scuole

  • Finalità e modalità attuative dell'educazione cooperativa nelle scuole
  • Il Protocollo d'intesa tra Confcooperative e Ministero della Pubblica Istruzione per l'educazione cooperativa nelle scuole.
  • Attività già realizzate e prospettive
  • Il sito Internet sull'educazione cooperativa nella scuola e le modalità didattiche per la sua fruizione
3° Modulo: Gli scenari evolutivi della cooperazione a livello internazionale, nazionale e regionale (in particolare nella Regione nella quale opererà la CPT)
  • L'evoluzione dei fabbisogni ai quali la cooperazione potrà in futuro dare risposte e le relative modalità
  • Il ruolo della cooperazione a seguito della privatizzazione di servizi attualmente gestiti da enti pubblici
  • I possibili settori di sviluppo della cooperazione4° Modulo: Introduzione all'autoimprenditorialità
  • La figura dell'imprenditore dal punto di vista tecnico (caratteristiche, funzioni, ecc.) e giuridico
  • Le principali norme che regolano la costituzione e la gestione di un'impresa in generale, di una società cooperativa in particolare
  • Le norme che a livello comunitario, nazionale e regionale favoriscono e finanziano la nascita di nuova imprenditorialità
  • Il business plan
  • Il bilancio
  • Il marketing 5° Modulo: La Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
  • Finalità e modalità organizzative della CPT
  • La figura del "socio di una CPT". I relativi diritti e doveri
  • La redazione del progetto, del piano di gestione e l'acquisizione delle prime commesse
  • La gestione e la verifica dell'attività
  • Possibili fonti di finanziamento per la CPT
  • Esempi di Cooperative di Transizione già esistenti

14 - Le fasi preliminari alla costituzione della CPT
Successivamente al corso è opportuno svolgere un tipo di lavoro con un taglio maggiormente operativo. E' consigliabile cioé svolgere delle riunioni con tutti i potenziali soci della CPT i quali, con la guida dei docenti interessati e di esperti, dovranno concretamente decidere tutti gli aspetti concernenti la costituzione e la gestione della loro cooperativa.
I principali temi da prendere in esame nelle varie riunioni saranno i seguenti: ...(nome della cooperativa)

  • le possibili commesse di lavoro
  • le forme di finanziamento
  • i ricavi ed i costi
  • gli organi sociali della cooperativa
  • l'organizzazione del lavoro e del complesso degli strumenti dell'impresa (sede, impianti, macchinari, ecc.)
  • il marketing dell'impresa.Al termine delle riunioni, i potenziali soci dovranno redigere l'atto costitutivo e lo statuto della CPT.
Riguardo sia al corso che alle successive riunioni occorre fare alcune precisazioni.
  1. Innanzitutto l'attività formativa ed il lavoro preliminare alla costituzione della CPT non solo non devono comportare uno scadimento della preparazione degli alunni riguardante i programmi scolastici, ma devono anzi rappresentarne un arricchimento e concorrere a rendere le materie studiate maggiormente vicine alla realtà di un'impresa.
  2. Occorrerà inoltre "calibrare" i due suddetti momenti sulla base degli studi che i ragazzi stanno seguendo (per fare un esempio, la trattazione riguardante il bilancio dovrà essere molto approfondita negli istituti commerciali, mentre negli altri tipi di scuole avrà solamente l'obiettivo di consentire ai soci della cooperativa di comprendere il relativo bilancio).
  3. E' opportuno coinvolgere quanto più possibile sia nell'attività formativa che nelle successive riunioni esperti del settore nel quale la CPT andrà ad operare, imprenditori del territorio, funzionari di enti pubblici e privati, ecc. Tutte queste persone infatti, tramite l'attività di docenza e/o di consulenza, inizieranno a conoscere la cooperativa e potranno in seguito fornire finanziamenti ed opportunità di lavoro.
  4. L'attività formativa non dovrà esaurirsi nella fase iniziale della vita della CPT, ma seguirne tutte la fasi. A seconda delle esigenze che a mano a mano andranno a manifestarsi, sarà necessario infatti organizzare ulteriori sessioni formative su temi specifici.
  5. Occorrerà inoltre fornire delle competenze "tecniche", affinché le persone impegnate nella cooperativa siano in grado di svolgere nel modo migliore possibile il loro specifico lavoro. A tale proposito occorrerà organizzare lezioni teoriche, ma soprattutto esercitazioni pratiche e simulazioni.

15 - La costituzione della CPT
La Cooperativa va successivamente costituita per atto pubblico redatto dal notaio. Ulteriori adempimenti riguardano l'iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, al Registro Prefettizio, ecc.

16 - Le fonti finanziarie
La CPT si finanzierà innanzitutto con le quote sociali. Potranno poi esservi conferimenti effettuati da soci sovventori e dai fondi delle Associazioni cooperative.
La cooperativa potrà inoltre fruire di finanziamenti da parte di Enti pubblici. A tale proposito va sottolineato il fatto che quasi tutte le Regioni italiane si sono dotate di una legge specifica per favorire lo sviluppo della cooperazione e prevedono strumenti per l'incentivazione finanziaria di nuova imprenditorialità cooperativa.
Esistono poi norme regionali che prevedono aiuti economici per i vari settori di attività (agricoltura, cultura, turismo, sport, ecc.).
La CPT potrà inoltre essere finanziata dalle varie leggi finalizzate a favorire l'imprenditoria giovanile.
Ulteriori fonti di finanziamento potranno derivare dall'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, da contributi da parte della scuola, dei genitori degli alunni, ecc

17 - Le agevolazioni per le società cooperative
Le società cooperative, in considerazione del loro ruolo sociale, godono di varie agevolazioni. Se ne riportano alcuni esempi.
Il D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che le agevolazioni fiscali sono riservate alle cooperative ed ai loro consorzi che rispettano i principi della mutualità ed iscritti nei Registri prefettizi ovvero nello Schedario generale della cooperazione. I requisiti di mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente ed inderogabilmente previste le seguenti condizioni: divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali (interessi sui buoni fruttiferi postali aumentati di 2,5 punti); divieto di distribuzione delle riserve tra i soci sia durante la vita sociale sia in caso di scioglimento; devoluzione in caso di scioglimento della società del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; destinazione del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le agevolazioni consistono, per ogni cooperativa che rispetti le suddette condizioni, nell'esenzione IRPEG totale o parziale per alcuni settori (agricoltura, produzione e lavoro).
Altra importante disposizione è quella contenuta nella Legge n. 904/1977, secondo la quale: ´Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di ridistribuzione tra i soci sotto qualunque forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimentoª.

18 - La gestione della Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro
La gestione di una CPT non si discosta sostanzialmente da quella delle altre cooperative. Si rinvia pertanto alle principali leggi (vedi "Appendice normativa") che regolano le società cooperative in generale. E' indispensabile tuttavia trattare alcune peculiarità della CPT.
Riveste grande importanza innanzitutto il ruolo del promotore della Cooperativa per la Transizione, che tuttavia - in considerazione dell'inesperienza e della giovane età dei soci - dovrà proseguire la sua azione anche dopo la costituzione della CPT. Dovrà infatti mantenere costanti la coesione e la motivazione del gruppo nonché fare da tramite tra i committenti e la compagine sociale. Avrà inoltre il compito di curare i rapporti tra la cooperativa e la scuola che la ospita.
Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, è consigliabile, in una prima fase, tendere ad accettare tutte le offerte di lavoro, allo scopo di promuovere e far conoscere la nuova società. Nei primi tempi dunque è consigliabile evadere le commesse in ordine sequenziale, concentrando tutto il personale sul medesimo ciclo di produzione. Ciò servirà per verificare le capacità di ciascun lavoratore, attribuendo ai più esperti il compito di indirizzare e correggere i colleghi, aiutandoli in tal modo a qualificare la loro attività.
Quando le commesse aumenteranno sarà opportuno dividere e diversificare le mansioni, in modo da poter realizzare contemporaneamente più prodotti. La gestione di nuovi tipi di attività potrà poi comportare la necessità di competenze tecniche e capacità di lavoro non in possesso della compagine sociale. Sarà quindi necessario ricercare la collaborazione di altre imprese operanti nello stesso settore, ma non nella stessa area geografica, allo scopo di ridurre la concorrenza.
Ciò sarà vantaggioso anche per le imprese partner, che potranno in tal modo fronteggiare le fluttuazioni del mercato. In caso di commesse esuberanti rispetto alla propria capacità produttiva infatti la CPT potrà dirottarle sulle altre imprese, e viceversa. Tale collaborazione potrà evolvere nell'acquisizione, da parte della CPT, di rami di attività che le imprese partner vorranno decentrare.
Un discorso a parte merita poi la variabilità della compagine sociale. Alcune CPT stabiliscono negli statuti precise regole, finalizzate ad assicurarla. Se ne riporta qui un esempio: "I soci ordinari decadono al compimento di due anni scolastici successivi a quello in cui abbiano conseguito il diploma, o qualora abbiano iniziato a svolgere una stabile attività lavorativa.Le cause di decadenza devono essere tempestivamente comunicate dai soci al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà comunque di propria iniziativa procedere ad appositi accertamenti. Avendo accertato una causa di decadenza il Consiglio di amministrazione dovrà disporre la cancellazione dei soci decaduti dal libro dei soci ed il rimborso delle quote da essi versate".Altre CPT preferiscono invece non stabilire statutariamente clausole di decadenza dalla compagine sociale, per non privarsi dei soci che abbiano acquisito una valida esperienza. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi. E' quindi opportuno far operare la scelta tra le due possibilità alla compagine sociale.

19 - Statuto-tipo di Cooperativa per la Transizione Scuola/Lavoro

Art.1
E' costituita, con sede in ...., una società cooperativa a responsabilità limitata per la transizione scuola/lavoro con la denominazione .......... s.c.r.l".


Art.2
La durata della società è fissata fino al ........., ma potrà essere prorogata a norma di legge.
La cooperativa è promossa da ..... ed aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.


Art. 3
La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative - alla diffusione dei quali si impegna - si propone i seguenti scopi:
a) favorire ed assistere i soci nelle fasi di passaggio dagli studi alla realtà lavorativa, fornendo loro opportunità sia di professionalizzazione che di lavoro;
b) motivare e formare i soci ed i dipendenti all'autoimprenditorialità;
c) attuare concretamente l'autonomia scolastica e contribuire all'ammodernamento del sistema scolastico italiano grazie alla promozione dell'integrazione e della collaborazione tra scuola e realtà socio-economica del territorio;
d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
La società opererà nell'ambito dei settori formativi della scuola .......... e precisamente nei settori ....
La cooperativa ha quindi come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: ......................................................
a) prestare servizi in favore di operatori di qualsiasi campo di operatività e natura giuridica
b) acquisire incarichi di lavoro
c) produrre di propria iniziativa beni e servizi, curandone direttamente o indirettamente l'utilizzazione economica.
Le modalità di svolgimento delle attività sociali e l'organizzazione della gestione saranno disciplinate da un regolamento interno redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.


Art. 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci ordinari:
a) i diplomandi maggiorenni, i diplomati e gli insegnanti della scuola .......................................................................
b) le persone che hanno maturato capacità professionale nei campi di attività della cooperativa e che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.
Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai quali spetta una remunerazione superiore del due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. (Si può altresì prevedere che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni o delle quote).


Art. 5
Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti nell'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere (il capitale può essere ripartito in azioni ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile); d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto.
Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.
Per le persone giuridiche richiedenti la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.
Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di amministrazione.


Art. 6
Gli aspiranti soci che non abbiano raggiunto la maggiore età e che possiedano tutti gli altri requisiti per divenire soci ordinari possono presentare preventiva domanda di adesione, con dispensa dalla sottoscrizione e dall'impegno al versamento di quote di capitale sociale. La domanda dovrà riportare l'assenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare l'iscrizione degli aspiranti soci in un'apposito registro.
Gli iscritti nel registro potranno partecipare all'attività sociale senza assumere obbligazioni in proprio nei confronti della società né in nome e per conto di essa nei confronti di terzi e potranno assistere alle Assemblee sociali senza diritto di voto.
Gli iscritti nel registro diverranno soci ordinari al compimento della maggiore età, avendo sottoscritto almeno una quota di capitale sociale, previa verifica della conservazione di tutti gli altri requisiti richiesti da compiersi da parte del Consiglio di amministrazione.


Art. 7
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma stabilita dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.


Art. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto per il socio sovventore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di amministrazione constata se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse della società.


Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di amministrazione essere escluso il socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione, salvo che ciò avvenga per cause di propria natura temporanee;
b) che danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi o disordini tra i soci;
c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
d) che non osserva le disposizioni contenute nelle statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.


Art. 10

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché abbiano i requisiti per l'ammissione.
Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del c.c.


Art. 11
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.


Art. 12
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L 50.000 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie.
La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:
a) almeno ................................... all'atto della sottoscrizione
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.
Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.


Art. 13
L'esercizio sociale va dal .................... al ............. di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;
d) una parte alla rivalutazione delle quote o delle azioni;
e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 c.c.;
f) l'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).
Le riserve non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.


Art. 14
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: l'approvazione del bilancio; la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale; la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.


Art. 15
Il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi, insieme alla materia da trattare, nei locali della scuola ......... e da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.


Art. 16
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.
In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.


Art. 17
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
- 1 voto per conferimento non superiore a L. .................
- 2 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 3 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 4 voti per conferimento non superiore a L. .................
- 5 voti per conferimento superiore a L. .....................
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno stabilite dall'Assemblea; saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.


Art. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea; non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.
Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.


Art. 19
Il Consiglio di amministrazione è composto da .................. a ................... membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero.
Almeno .............................. consiglieri dovranno essere scelti fra gli studenti delle classi IV e/o V dell'Istituto.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice presidente ed un Consigliere delegato; viene nominato anche, per la redazione di verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.


Art. 20

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno .............................. consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.


Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.


Art. 22
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.


Art. 23
Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre ed ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.


Art. 24

Il Collegio dei probiviri è costituto da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di ...............
La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
I probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale, quali mandatari, con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto di contraddittorio.
Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.
L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.


Art. 25
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.


Art. 26
In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31.1.1992

20 - L'adesione alla Associazione di rappresentanza
Una volta costituita regolarmente la CPT potrà aderire, come tutte le altre società cooperative, alla Confcooperative che é, come detto, Associazione di rappresentanza del Movimento Cooperativo.
Ciò le consentirà di entrare in contatto con altre cooperative (comprese le altre CPT), di ottenere assistenza, consulenza, servizi diversi, documentazione, ecc.

21 - Appendice normativa
Le leggi sulla cooperazione
* La cooperazione è riconosciuta e tutelata dalla Carte Costituzionale (art. 45) e regolamentata nel Codice Civile (artt. 2511 e segg.).
* Il DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni (legge "Basevi") è la legge fondamentale in materia di cooperazione. Reca le norme sulla vigilanza delle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica.Le altre principali disposizioni legislative sono le seguenti:
* L. 17 febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285 e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.
* L. 19 marzo 1983, n. 72 - Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese: disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle Banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
* L. 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative.
* L. n. 266/97 (legge "Bersani") - Art. 21: Piccola Società Cooperativa (PSC); art. 24: abolizione del divieto di costituire società tra professionisti

22 - Cooperative per la Transizione Scuola/Lavoro


Nome della cooperativa
Istituto scolastico o ente di formazione presso il quale la cooperativa è stata costituita Scopo sociale della cooperativa
ELIS Istituto di formazione professionale "CEDEL" - Via Sandri, 45 - Roma Creare opportunità di lavoro (particolarmente in settori tecnici) per gli ex studenti dell'Istituto di formazione professionale, che vengono assunti dalla cooperativa
Flying team Centro Scolastico Agrario
Strada Agazzana, 35 - Piacenza
Creare opportunità di lavoro per gli ex studenti del Centro Scolastico Agrario
IDEA (Insieme Docenti e Alunni) ITC Vittorio Emanuele II
Via Fonti coperte - 06100 Perugia
Sfruttare in orario extra scolastico le strutture della scuola; realizzare corsi di informatica e di aggiornamento professionale allo scopo di offrire opportunità di lavoro ai soci
ITEM (Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica Marconi) PROGRESS ITIS MARCONI
Piazzale R.Guardini,1 - Verona
Fornire ai soci Know how ed opportunità di lavoro nei settori dell'informatica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni
Progetto 2050 ITCS "J. Barozzi"
Viale Kosica 136 - Modena
Prestare servizi di carattere tecnico, amministrativo e comunque attinente alle materie studiate nell' Istituto Tecnico Commerciale "Barozzi", nei confronti di operatori economici di qualsiasi settore e natura giuridica, enti pubblici e privati, professionisti, privati cittadini e comunità di ogni tipo (la cooperativa lavora in particolare con la Camera di commercio di Modena)
Progetto Mercatore IPSIA "Marcello Malpighi"
Via Persicetana, 45 - Crevalcore (BO)
Creare opportunità di lavoro per gli ex studenti della scuola (la cooperativa opera in particolare nel settore tessile/abbigliamento)